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Computo e date di condono dei reliqua: da Costantino al secolo* di SANTO MAZZARINO, Roma § 1. La pubblicazione (JRS 1971, 171 ss.) di un'iscrizione tetrarchica di Afrodisiade in Caria, del 301, puö dar l'avvio ad alcune notazioni sulla legislazione tardoromana relativa ai debiti fiscali. La suddetta iscrizione no η comporta alcun condono di debiti fiscali: al contrario, essa con- ferma i debiti in moneta, tanto privati quanto fiscali, e ne precisa i cri- teri di pagamento. Tuttavia, c'e un elemento — sia pure, per dir cosi, formale — che in qualche modo ricorda la legislazione sul condono dei debiti fiscali: legislazione che invece rientra in queH'atteggiamento di generositä, che il nostro Jubilar ha ricordato nel quadro delle virtu im- periali (J. STRAUB, Vom Herrsdierideal in der Spätantike, rist. 1964, p. 156). L'elemento che in qualche modo avvicina la nuova iscrizione di Afrodisiade in Caria alia legislazione sul condono dei debiti fiscali e la fissazione di un termine <divisorio> relativo al trattamento di tali debiti. L'iscrizione di Afrodisiade (JRS 1971, p. 173: b, 1.5) stabilisce questo termine <divisorio> al 1° settembre 301: i debiti fiscali (cosi come i privati) contratti prima di tale data saranno pagati secondo il valore (la potentia) che le monete avevano al tempo in cui i debiti, fino a quella data, furono contratti; laddove i debiti contratti dopo il (a par- tire dal) 1° settembre 301 (siano essi debiti fiscali ο debiti privati) * Nel corso del lavoro, per ragioni espositive, di indulgentiae del periodo costanti- niano (con suoi eventuali precedenti) si e parlato (contro l'ordine cronologico) solo al § 2; di periodi seguenti sino a Marciano, al § 1. 25* Brought to you by | St. Petersburg State University Authenticated | 134.99.128.41 Download Date | 12/5/13 3:29 PM

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Computo e date di condono dei reliqua: da Costantino al 5° secolo*

di SANTO MAZZARINO, Roma

§ 1.

La pubblicazione (JRS 1971, 171 ss.) di un'iscrizione tetrarchica di Afrodisiade in Caria, del 301, puö dar l'avvio ad alcune notazioni sulla legislazione tardoromana relativa ai debiti fiscali. La suddetta iscrizione n o η comporta alcun condono di debiti fiscali: al contrario, essa con-ferma i debiti in moneta, tanto privati quanto fiscali, e ne precisa i cri-teri di pagamento. Tuttavia, c'e un elemento — sia pure, per dir cosi, formale — che in qualche modo ricorda la legislazione sul condono dei debiti fiscali: legislazione che invece rientra in queH'atteggiamento di generositä, che il nostro Jubilar ha ricordato nel quadro delle virtu im-periali (J. STRAUB, Vom Herrsdierideal in der Spätantike, rist. 1964, p. 156). L'elemento che in qualche modo avvicina la nuova iscrizione di Afrodisiade in Caria alia legislazione sul condono dei debiti fiscali e la fissazione di un termine <divisorio> relativo al trattamento di tali debiti. L'iscrizione di Afrodisiade (JRS 1971, p. 173: b, 1.5) stabilisce questo termine <divisorio> al 1° settembre 301: i debiti fiscali (cosi come i privati) contratti prima di tale data saranno pagati secondo il valore (la potentia) che le monete avevano al tempo in cui i debiti, fino a quella data, furono contratti; laddove i debiti contratti dopo il (a par-tire dal) 1° settembre 301 (siano essi debiti fiscali ο debiti privati)

* Ne l corso del lavoro, per ragioni espositive, di indulgentiae del periodo costanti-niano (con suoi eventuali precedenti) si e par la to (contro l 'ordine cronologico) solo al § 2; di periodi seguenti sino a Marciano, al § 1.

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saranno pagati secondo il nuovo valore — con nominale <raddoppiato> (geminata potentia) — di quelle monete che, a partire dal 1° settembre 301, lo hanno assunto, per incremento (adiectio) deliberato dai tetrarchi stessi. La differenza principale tra la lettera tetrarchica di Afrodisiade del 301, e le varie leggi di condono (totale ο parziale) dei reliqua e dunque in ci0: che la legge nell'iscrizione di Afrodisiade indica, ai fini del calcolo, il preciso valore (e diverso, a seconda che sia anteriore ο posteriore al termine <divisorio> del 1° settembre 301) di quelle monete (<raddoppiate> di valore, dopo il termine <divisorio>) in cui i debiti furono contratti prima del termine <divisorio>, e in cui saranno contratti dopo tale termine; laddove le leggi su condono, totale ο parziale, dei reliqua, concernendo in genere la pura e semplice concessione (o <indul-genza>, ο <condono>, ο comunque la si voglia denominare) dei reliqua (in tutto ο in parte), qualunque essi siano (in species, aes, pecunia, aurum, argentum), sino al termine <divisorio> con cui ha termine Γindulgentia, non hanno bisogno di precisazioni del genere (anche perche, com'e ovvio, presuppongono invariato il valore delle monete, qualora i debiti siano stati contratti in moneta). II fisco di Diocleziano, dal 1 ° settembre 301, dovrä indicare l'importo dei reliqua, risp. dei nuovi debiti, con-siderando il vecchio, risp. il nuovo corso delle monete; laddove il con-dono dei reliqua prevede — in linea di massima e con le eventuali ecce-zioni — la pura e semplice soppressione (normalmente, cremazione delle chartae), e comunque Yabolitio, talora in parte, dei reliqua condonati, lasciando aperta la partita per il periodo che segue il termine <divisorio> (relativamente, cioe, ai sequent is temporis de bit is)1. Per-tanto, tale termine <divisorio> si pone, nelPiscrizione di Afrodisiade, nel corso dello stesso anno (301) in cui la legge fu data; laddove, nella legislazione relativa a condono dei reliqua, pu0, in taluni casi, essere anteriore (e talora, notevolmente anteriore) all'anno in cui le singole leggi furono date.

Di qui, una conseguenza metodica, sulla datazione di tali leggi. Esem-pio tipico e la costituzione C. Th. 11, 28, 7, che fu data, secondo la tradizione del codice, 1'8 maggio 413. Questa costituzione riguarda il condono delP80% (ma con esclusione dei tributi ad reparationem cur-

1 E' l'espressione usata in C. Th. 11, 28, 9. — Sul concetto di 'termine divisorio' nella lettera tetrarchica di Afrodisiade, cfr. quanto osservo in un mio lavoro, a questo parallelo, sull'iscrizione di Afrodisiade: ivi, anche, la giustificazione della mia interpretazione di tale epigrafe tetrarchica.

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sus) per Campania, Tuscia, Piceno, Sannio, Apulia e Calabria, Brittii e Lucania, a cominciare dalla 10a indizione (che ha inizio al 1° settem-bre 4 1 1 ) per la durata di 5 anni. Ii SEECK2 ha retrodatato questa legge all'8 maggio 412, con la conclusione (la quale έ, poi, anche un presup-posto) che l'inizio della concessione (quello che io ho chiamato termine <divisorio>), cio£ l'inizio della 10a indizione, debba probabilmente appartenere alia stessa indizione in cui la legge fu data, ed insomma, com'egli dice, <daß die zehnte Indiktion zwar vielleicht schon begonnen, aber jedenfalls noch nicht soweit vorgeschritten war, daß die Steuern für sie schon eingetrieben sein konnten>. Ma tale conclusione (o pre-supposto) seeckiana h arbitraria: il condono ha ben potuto riferirsi, quanto all'inizio, ad un periodo p r e c e d e n t e all'anno (e all'indi-zione) in cui la legge fu data: e non abbiamo alcun elemento per cor-reggere la data tradita, secondo cui la costituzione C. Th. 11, 28, 7 fu data Γ8 maggio 413, e deve pertanto considerarsi come costituzione relativa, parzialmente, a reliqua.

Ed invero, com'ei naturale, ogni legge su reliqua si riferisce a periodo che ha inizio (normalmente, anche termine) in data precedente a quella in cui essa fu emanata. Scelgo i seguenti esempi:

(a) Nella sua lettera 47 H. = 73 B.3, l'imperatore Giuliano (unico Augusto dalla morte di Costanzo, 3 nov. 361, alia sua, 26 giugno 363) comunica la sua indulgentia dei reliqua ai Traci fino alia 3a indizione (cioe, fino al 31 agosto 360, con cui la 3a indizione aveva termine). In questo caso, il condono ha termine (e dunque, a maggior ragione, ha inizio) in periodo ben precedente all'anno (e all'indizione) in cui Giu-liano lo ha concesso.

(ß) Nella costituzione, del 25 giugno 401, C. Th. 11, 28, 3, Onorio distingue tre periodi: periodo sino all'indizione 15a (1° settembre 386—31 agosto 387); periodo sino all'indizione 8a (1° settembre 394—31 agosto 395); periodo dall'indizione 9a (1° settembre 395—31 agosto 396) in praesentem diem (25 giugno 401). L'imperatore condona i reliqua per il primo di questi tre periodi; ordina exactionem suspendi per il secondo; ed infine, adcelerari solutionem per il terzo4. Com'e evidente, il pieno

2 Reg., p. 75, 7 ss. 3 p. 76 B. (con commentario a p. 48). — Akra indulgentia (ma parziale: excepto auro

et argento) di Giuliano in C. Th. 11, 28, 1: per la datazione (26 ottobre 362) di questo frammento, e degli altri collegati, rettamente SEECK, Reg., p. 82, 10 ss.

4 Per il calcolo di questi 'termini divisorii', cfr. quanto ho osservato in Antico, tardo antico ed era costantiniana I (1974), p. 259.

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condono dei reliqua si riferisce a periodo di molto anteriore all'anno (e all'indizione) in cui la legge fu data.

(γ) Concessione di reliqua d'Africa, in C. Th. 11, 28, 6, sino all'inizio della 5a indizione africana (inizio databile, sembra, in un mese — note-volmente anteriore a settembre — del 408)5: la costituzione fu data il 25 giugno 410, e dunque si riferisce a periodo anteriore all'anno (e all'indizione) in cui la legge fu data.

(δ) Legge di Teodosio II. in C. Th. 11, 28, 9 (del 9 aprile 414), cit. Questa legge cancella (con eccezione per i trium metallorum debitoribus Docimeni, Proconensis et Troadensis) i reliqua di 40 anni sino alla quinta indizione (del settimo ciclo), cioe sino all'indizione 1° settembre 406/ 31 agosto 407. Anche in essa, il condono ha termine — e, a maggior ragione, ha inizio — in periodo ben precedente all'anno (e all'indizione) in cui Teodosio II l'ha concesso.

Torniamo, ora, a C. Th. 11, 28, 7. Se qui si conserva — come dunque ci par da ritenere — la datazione tradita, all'8 maggio 413, se ne deduce che la costituzione fu data in un'indizione (l'undicesima, 1° settembre 412—31 agosto 413) posteriore a quella (la decima) da cui il condono dell'80°/o. aveva inizio, e che la durata di tale condono (cinque anni) prevedeva la scadenza del termine di esso alia data del 31 agosto 416 (fine della quartadecima indizione). In questo caso il condono deH'80°/o ha valore retroattivo per una parte (per ci0 che riguarda l'indizione decima), mentre per altra parte riguarda l'indizione presente (l'undeci-ma) e le tre future (duodecima, terzadecima, quartadecima). Esso έ solo parzialmente un condono di veri e proprii reliqua.

Ancor una volta: in linea di massima, le indulgentiae (o <concessioni>, ο con qualunque altro termine si vogliano indicare) non vengono sta-bilite necessariamente® nel corso dell'indizione da cui esse hanno inizio7,

5 Su οϊό, ancora, Antico, tardo antico . . ., cit., I (1974), p. 259. • Dico 'necessariamente' perdie, com'e ovvio, alcune indulgentiae si riferiscono al

futuro: cosi (cito due esempii qualunque, e fra loro vicini) la riduzione a poco ρίύ dell' 11 °/o, per la Campania (a p a r t e , come sembra, i tributi pel cursus), e a poco piü del 14% per Tuscia e Piceno suburbicario, in C. Th. 11, 28, 12 (del 15 novembre 418); e la riduzione di tutte le prestazioni (non solo di quelle relative ai praedia imperiali: cfr. Aspetti sociali del quarto secolo, 1951, p. 418, 95) in C. Th. 11, 28, 13 (del 20 febbraio 422). Viceversa, indulgentiae sui reliqua si riferi-scono, come pure e ovvio, al passato: agli altri casi recati in questo saggio si pu0 aggiungere, p. es., C. Th. 11, 28, 14 (regesta agli uffici del comes sacrarum largi-tionum 1*8 febbraio 423), in cui e estesa l'abolizione dei reliqua (relativi al passato), calcolandosi i debita solo pel futuro, a partire ex praesenti indictione.

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ma debbono ben avere valore, q u a n d o s i a n o indulgentiae d i reliqua, r e t r o a t t i v o , e dunque possono essere stabilite in indi-zione di uno ο piü anni successiva all'indizione da cui hanno inizio. (In C. Th. 11, 28, 7, il valore e retroattivo, come gia abbiamo visto, solo per ciö che riguarda l'indizione decima, 411/412.) Ed e qui, nella retro-attivita, un punto ovvio, ed essenziale, per l'intendimento delle indul-gentiae di reliqua. Infatti, proprio il valore retroattivo delle indulgen-tiae di reliqua dava luogo a una sorta di contenzioso, poiche alcuni (soprattutto, nell'ambito dei curiali; ma anche in quello burocratico) pretendevano di aver anticipato gia, per conto dei debitori, a proprie spese, le tasse, ο parte di esse, corrispondenti a quei reliqua, e ne richie-devano, dai debitori, il pagamento, obtentu anticipatae per se inlationis: al che Teodosio II replico, nel 415, che ogni richiesta del genere era illecita, equivalendo ad un in suum compendium rapinamque conuer-tere, ut fierent priuata debita, quae fuerant publica8, in quanto quell'm-dulgentia dei reliqua di 40 anni era volta a totale beneficio dei debitori; e all'incirca nello stesso modo replicö poi, nel 450, Marciano (Nov. Marc. 2, §§ 2 e 3). Anche la durata, in casi piü indicativi, dei periodi per cui tali reliqua venivano infine condonati, lascia intravvedere una carat-teristica delle indulgentiae su reliqua: si pensi, p. es., ai 40 anni dalla undecima indizione Valentiaca (cioe 367/368) alia 5a del settimo ciclo (cioe 406/407)9 nelle gia citate costituzioni C. Th. 11, 28, 9 e 10; od ai 20 anni10 dalla (fine della) 6a indizione del settimo ciclo (cioe dal

7 Era questo il presupposto — die noi non accettiamo — su cui il SEECK fondava la sua retrodatazione di C. Th. 11, 28, 7. Un presupposto analogo si era affacciato alia mente del MOMMSEN, il quale, nel commento a questa costituzione, all'espres-sione ex indictione decima, osservava: 'Expectamus sane annos tantummodo fu-turos, currentes scilicet ex indictione decima tertia' (414/415; spazieggiatura mia): presupposto, da cui il MOMMSEN, per altro, non sembra aver tratto ulteriori conclusioni. Diversam. il GODEFROOT, che, pur errando nel calcolo dei quinque annorum (i quali, secondo lui, andavano dal 410 al 414: essi vanno invece dal 411/2 al 415/6), aveva cosi interpretato lo spirito della legge: 'partim in praeteri-tum, partim in futurum'. Ed anche in cio si rivela l'attualita, oggi ,del GODEFROY, almeno su taluni punti: attualitä sulla quale ha attirato l'attenzione (sia pur a tutt'altro proposito) l'epigrafe di Iunius Bassus ad Aqua Viva, pubblicata dalla E V R A R D , M E F R 1 9 6 2 , p . 6 0 7 s s . ; c f r . A . G I A R D I N A , H l k 1 9 7 1 / 2 , p . 2 5 3 s s .

8 C. Th. 11, 28, 10 (11 luglio 415: anche qui, si noti la data, die rientra nella 13" indizione, laddove I'indulgentia aveva termine con la quinta indizione).

9 N o n 4 0 7 / 4 0 8 , c o m e r i tenne MOMMSEN nel c o m m e n t o a C . T h . 11, 28 , 9. 10 Cosi il testo tradito della costituzione (C. Th. 11, 28, 16, 1. 7 M.-K.: de his uiginti

annis): in realti , se fosse da prendere alia lettera l'indicazione a sexta indictione,

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31 agosto 408) all'indizione undecima dell 'ottavo (questa undecima indizione corrisponde al 427/428), in C. Th. 11, 28, 16. Possono anche ricordarsi, p. es., i periodi considerati nelle costituzioni occidentali Nov. V a l . 1, 3 (5 m a r z o 450) con superiorum — omnium temporum reliqua — usque ad incipientem primam indictionem (la qua le ebbe in iz io il 1 ° set-tembre 447) — pur con l'eccezione della Sardegna e con la possibilitä d'invio di un inspector —; e Nov. Mai. 2 (10 marzo 458) con uniuerso-rum fiscalium titulorum — reliqua usque ad praesentis undecimae indic-tionis initium (l'undecima indizione ebbe inizio il 1° settembre 457); ed il periodo considerato nella giä citata costituzione Orientale Nov. Marc. 2 (450, d o p o I ' l l o t t ob re ) con a sextae indictionis initio usque ad finem quintae decimae nuper elapsae, cioe da l 1° se t t embre 437 al 31 agos to 447 (cfr. anche n. 10).

Nella legislazione, che qui abbiamo considerata, su indulgentia di reliqua, i periodi a cui 1'indulgentia si riferisce sono calcolati in due modi: ο (caso a) sono dati genericamente sino ad un termine <divisorio> di scadenza, ed in questo caso non abbracciano un numero definito di anni; oppure (caso b), quando sono dati con la precisazione (oltre che del termine di scadenza) anche del punto di inizio, abbracciano un numero di anni in cifra tonda, c o m p u t a t o i n 5 ο i n m u l t i p l i d i 5 ( q u a r a n t a , v e n t i , d i e c i , c i n q u e ) . E'questo, come mi sembra, un dato interessante per intendere il modo di procedimento della ragio-neria nello stato tardo-imperiale. Un caso a parte sembrerebbe costi-tuito, a pr ima vista, dalla gia citata costituzione C. Th. 11, 28, 3: ma in questa il periodo della vera e propria indulgentia di reliqua (il primo dei tre periodi) e indefinito, cioe dato genericamente, nel punto di

considerandola in senso inclusivo, si tratterebbe di v e n t u n o anni. Ritengo, per-tanto, che l'indicazione a sexta indictione vada intesa in senso n o n inclusivo: infatti, tale sesta indizione rientrava in una indulgentia precedente. [Molto meno probabile, e anzi da escludere, sarebbe l'ipotesi che debba leggersi, a 1. 7 Μ.-Κ., Nihil de his uiginti (uno) annis etc.: anche se (tino) potrebbe, in astratto, essere caduto, prima di annis, per la facile confusione fra u e a. E' altresi escluso, ovvia-mente, un errore della ragioneria imperiale, a queste cose attentissima.] Cfr. quanto osserveri) innanzi (a n. 33), per i reliqua uetera concessi da Adriano nel 118; e altresi (a n. 34) per i reliqua uetera concessi da Marco. — Quanto ai procedimenti della ragioneria imperiale nel basso impero, si noti che in certi casi questa esclu-deva dall'indulgentia quella parte di reliqua che eventualmente fosse volturata alle expensae dell'indizione successiva alia fine ά<Α\'indulgentia e agli anni seguenti: Nov. Marc. 2, § 3 (dove primae indictionis e l'indizione 447/448 [non 448/449, come in M O M M S E N - M E Y E R ad 1.]: l'indizione appunto, che segue alia quintadecima).

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p a r t e n z a , restando precisato solo il termine <divisorio> di scadenza (31 agosto 387): rientra, dunque, nel nostro caso a; gli altri due periodi indicati nella legge non sono di indulgentia dei reliqua, ma riguardano, invece, sospensione della exactio, e, risp., sollecitazione di rapida solutio.

§ 2 .

La legislazione sui reliqua apre prospettive <pessimistiche> su taluni aspetti sociali del basso impero, soprattutto in occidente. Come gia si e accennato nel § precedente, Diocleziano — che, per altro, sottolineava, altrove, l'esosa gravita delle usurae, e le condannava duramente11 — ha precisato, nella gia ricordata epigrafe di Afrodisiade ( n o n remissiva di reliqua), per i debiti privati, i criteri di pagamento in moneta dei debiti contratti, appunto, in moneta (quanto alle usurae legittime — per 10 meno quelle derivanti da stipulazioni — possiamo ritenere che egli presupponesse analoghi criteri); e, sempre in quella iscrizione, ha pure precisato, per i debiti fiscali in moneta, il criterio di pagamento di tali debiti. Ma il peso dei reliqua fiscali, in una situazione economico-sociale gravemente scossa, si e fat to sentire notevolmente, almeno in alcune regioni, e soprattutto nella compravendita dei terreni. Il valore dei praedia era, in linea di massima, inversamente proporzionale al peso fiscale che gravava su essi: ad esempio, gia. in epoca dioclezianea il proprietario, che vendeva il suo fondo, tendeva a dichiarare, per rice-vere un prezzo piu alto, una capitazione minore del vero — e in tal caso andava incontro a un'azione da parte del compratore ingannato12. Qualcosa di analogo (ma in forma del tutto diversa) si e verificato relativamente ai reliqua. Il compratore, che ha acquistato un fondo, non intende pagare i reliqua gravanti su esso: Costantino, in una costi-tuzione diretta al preside della Lugdunensis / , Antonius Marcellinus, ordina la revisione dei contratti in cui fu stabilito che il compratore d'un fondo non ne pagasse i reliqua: egli a w e r t e che il compratore h

11 C . I. 2, 11 (12), 2 0 : Improbum fenus exercentibus et usuras usurarum illicite exi-gentibus infamiae macula inroganda est (pp . X I k. M a r t . 290 : c f r . G . BILLETER, Gesdi . des Z ins fußes , 1898, 272 s.; J . STRAUB, H e i d n . Gesdi ichtsapol . , 1963, p . 24) ; Ed ic tum de pret i is , pr . , p . 94 LAUFFER = p . 135, 81 ss. GIACCHERO: qui singuli maximis diutiis / diffluentes, quae etiam populos adfatim explere potuissent, con-sectentur peculia et laceratrices centesimas persequanftur.

12 C . I . 4, 49, 9 ( X V kal. Iun. [Iul. MOMMSEN] 293) : c f r . Aut . , Aspe t t i sociali del q u a r t o secolo, cit., p . 260.

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obbligato pro reliquis uniuersis della possessio acquistata13. Ed invero, il peso dei reliqua era tale che, in tempi precedenti, molti contadini gal-licani (della regione di Augustodunum [Autun], cittä della stessa Lug-dunensis I) s'erano dati alia macchia ο erano andati in esilio: lo aveva notato il panegirista, in Autun, lieto del loro ritorno, dopo che Costan-tino ebbe concesso, agli Edui, la remissione dei debiti fiscali contratti nel primo lustrum del suo impero14.

A seguito delle considerazioni giä svolte al § 1, possiamo affermare che questa concessione dei reliqua a Autun dovette avere, proprio in quanto piena indulgentia di reliqua, un effetto retroattivo — relativo dunque ad un quinquennium precedente al momento in cui la indul-gentia dei reliqua fu concessa a Autun. La gratitudine del panegirista lascia pensare, altresi, che con tale indulgentia di reliqua a Autun si dava a questa citta un privilegio notevole rispetto alle altre citta (o per lo meno ad altre citta) della Lugdunensis I.

Tale remissione dei reliqua nella zona di Autun, e il panegirico 5° [8°] Si Flauia Aeduorum, anche ad essa relativo, vanno pertanto datati in un periodo in cui il panegirista, rivolgendosi a Costantino, poteva dirgli: Quinquennalia tua nobis, etiam perfecta, celebranda sunt. Illa enim quinto incipiente suscepta omnibus populis iure communia, nobis haec propria quae plena sunt (13,2): dichiarando che proprio la con-cessione, per Autun, dei reliqua di quel lustrum, ormai compiuto, di governo costantiniano aveva compensato le manchevolezze del raccolto (13,4—6)15.

Per comprendere il rapporto fra la concessione costantiniana dei reliqua a Autun, attestata nel panegirico 5° [8°] Si Flauia Aeduorum,

13 C. Th. 11, 3, 1 (datata al 1° luglio 319 dalla tradizione; al Γ luglio 313 da SEECK,

Reg., p. 58, 43 con p. 80, 31; su ci0 cfr. innanzi). 14 Pan. 5° [8°], 14, 8 (a evitare confusioni, in seguito indichero i panegirici, spesso,

con le parole iniziali di essi). Pel panegirico 5° [8°] Si Flauia Aeduorum, nel suo aspetto fiscale, cfr. i miei Asp. soc. . . ., 1951, cit-, p. 262 ss.; ivi, andie, la dimo-strazione che la riduzione dei capita da 32000 a 25000 (riduzione che si accom-pagnava alla remissione dei debiti fiscali dell'ultimo quinquennio) si riferisce non ad unitä astratte, ma a veri e propri capita di lavoratori.

15 A § 4, nulla frugum cessarit ubertas e impossibile, e la corruttela va corretta con proposizione di significato opposto (delle varie proposte di correzione, va consi-

. derata, p. es., nulla frugum (non) cessarit, S T R Ö M B E R G : non poteva ben cadere dopo — um di frugum). Comunque, il senso e certo, non solo per via dello stesso contesto di § 4, ma anche, e soprattutto, per via del § 5 e del § 6: la concessione dei reliqua compensa largamente il poco (il parcius, § 6) del raccolto.

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C o m p u t o e date di condono dci rel iqua 383

e, d'altra parte, l'obbligo del compratore d'un fondo pro reliquis uniuer-sis nella costituzione di Costantino ad Antonius Marcellinus preside della Lugdunensis I, bisogna tentare la datazione dell'una e dell'altra.

Cominciamo con la concessione dei reliqua a Autun nel panegirico 5° [ 8 ° ] Si Flauia Aeduorum. La datazione di questo panegirico deve par-tire dall'interpretazione testuale del passo gia citato: Quinquennalia tua nobis, e tiam perfecta, celebranda sunt. Ilia enim quinto incipiente suscepta omnibus populis iure communia, nobis haec propria quae plena sunt (13,2). Nell'interpretazione di questo passo bisogna insistere sul carattere c o n c e s s i v o di etiam + partic.16: in altri termini, quando il panegirista parla, non sono soltanto trascorsi i quinquennalia suscepta (che si pongono all'inizio del quinto anno a partire dal natalis imperii17

di Costantino) ma anche i quinquennalia perfecta (che si pongono alia fine del quinquennio a partire dal natalis imperii di Costantino). Il panegirista vuol dire che Autun — citta che ha ricevuto, da Costantino, la remissione di 7000 capita, e altresi la remissione dei reliqua dell'intero quinquennium costantiniano — deve celebrare i quinquennalia, s e b -b e n e i cinque anni siano gia del tutto compiuti (etiam perfectaj18. Una

w C f r . , p . es., KÜHNER - STEGMANN, Aus f . G r a m m . I I , 2 5 (1976) , p . 51. 1 7 Per il termine natalis imperii, c f r . innanzi , η. 30. 1 8 Ovv iamente , la remissione dei reliqua dell ' intero quinquennium (13, 1 : quinque an-

norum reliqua remisisti. ο lustrum omnibus lustris felicius) non poteva avvenire se non d o p ο che l ' intero lustrum era trascorso : essa presuppone che Cos tant ino , quando si reci> a Autun , e chiese ai cittadini qual i fossero i loro desideri (9, 1—5) , avesse g ia compiuto un lustrum a cominciare da l natalis imperii. — Sol i tamente , si pensa che il panegir i s ta di Si Flauia Aeduorum, in 13, 2 (Quinquennalia tua nobis etc., cit.) , abb ia inteso semplicemente distinguere f r a quinquennalia celebrati al l ' inizio del 5 ° anno — i quinquennalia celebrati comunemente — e quinquennalia celebrati a f ine del quinto anno, ο a lmeno q u a n d o il quinto anno era 'v i r tua l ly complete ' — che sarebbero i quinquennalia celebrati d a A u t u n (cfr . p . es. C . Η . V . SUTHERLAND, R I C V I [1973] p. 16) : e questo, anzi , un punto su cui gli studiosi sono tutti d ' accordo (p. es. SUTHERLAND, cit . ; e gli altri citati in f ra , a n. 26) , mentre invece d i f fer i scono nel computo dell ' inizio e della f ine di questo 'quinto anno' . Secondo la nostra interpretazione, invece, la dist inzione e t ra i quinquennalia veri e propr i , celebrati a l l ' inizio del quinto anno (che sono, appunto , i quinquennalia celebrati comunemente) e una celebrazione del tutto diversa (d ic iamo cosi, di puro r ingraz iamento) , la quale, ad Autun, deve fars i d ο ρ ο che il quinquennio e completamente trascorso, e che Costant ino ha rimesso i reliqua, g i i accumulat i nel corso di esso. C i 0 p u 0 sembrare, a pr ima vista, s t r ano ; perche sembra s trano che si debbano celebrare quinquennalia d o p o la f ine del qu inquennio : m a e necessariamente deducibile da etiam perfecta, appunto per quel carat tere c o n -c e s s i v o che qui si deve dare, come gia ho detto, a etiam + par t . N o n bisogna dimenticare che qui ci t rov iamo dinanzi a un l inguaggio per eccellenza panegir ico ,

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384 Santo Mazzarino

conferma di questa interpretazione pu0 trovarsi, in un certo senso, nella citazione, da parte del panegirista, dell'orazione catoniana de lustri sui felicitate19: infatti, l'orazione — diretta contro L. Minucius Thermus20

(non contro Q. Minucius Thermus, forse padre di L.)21 — fu tenuta da Catone post censuram, a dimostrare, secondo un concetto tipico del-l'antica idea di lustrum22, la felicitas del lustrum che gli era accaduto di condere; e difficilmente il panegirista avrebbe istituito il confronto, se nell'un caso e nell'altro il lustrum non fosse interamente trascorso (nel caso di Catone, il periodo die va dal lustrum conditum da Catone23 al lustrum conditum dai censori eletti nel 17924; nel caso di Costantino, scomparse ormai da secoli la spiritualita sacrale e la concezione magi-stratuale delPetä repubblicana, il lustrum nel senso esclusivamente pro-fano di tempus quinquennale durante il quale s'erano accumulati i reliqua, che Costantino rimise in occasione della sua visita a Autun). Appunto in occasione del viaggio a Autun, Costantino domand0 ai citta-dini della comunitä, cui ora dava nome di Flauia Aeduorum, quale aiuto (quid opis: 9 ,1) desiderassero da lui, e quale sollievo (quid remedii: 9 ,4): s ' i n f o r m ö s u l l ' a m m o n t a r e dei loro reliqua (quantum debere-mus interrogasti: 10, 5)25, e promise di rimetterli. Ii quinquen-

con le esagerazioni e astrazioni e metafore che son proprie dei panegiristi. Gliedere al retore autore di Si Flauia Aeduorum un linguaggio del tutto razionale sarebbe come chiedergli in che senso egli possa dire che la modesta Autun i fatta similem alia grande Treviri, e sua aemulam (1, 1; 2, 1), ο che un discorso a Autun sarebbe bastato alia immortalitas del suo nome (1, 5) ecc. ecc.; egli mescola dati storici e ' o m b r e s a u t a b l e a u ' ( c f r . E . GALLETIER, P a n . L a t . I I [ 1 9 5 2 ] , p p . 7 9 — 8 7 con p . 91 3*); ed e ben naturale, tra i suoi flosculi retorici, l'idea che Autun — avendo ormai ottenuto la remissione dei reliqua accumulatisi nell'intero quinquennium — debba celebrare i quinquennalia dopo che ormai il quinquennium e finito. Cfr. ulteriori osservazioni infra.

19 O R F 3 ed. MALCOVATI, 8 [Cato Censorius] F 135. 8 0 MÜNZER, R . E . 15 (1932) , 1966, 35 ss. " MÜNZER, R . E . 15, 1971, 32 . 22 Cfr. p. es. BERVE, R. E. 13 (1926), 2054, 22—42. 23 Si έ pensato (cfr. p. es. SUOLAHTI, The Roman Censors, 1963, p. 357 s.) che Catone

pronunciasse il de lustri sui felicitate 'when finally the censors performed the lu-strum'. Ma questa contemporaneity mi sembra da escludere: le espressioni si hor-rea messis implesset, si uindemia redundasset, si oliueta large fluxissent, al ppf., indicano certamente che il periodo quinquennale e giä trascorso.

24 Per una caratteristica dei nuovi censori, rispetto alia precedente censura del 184", cfr . SUOLAHTI, pp. 359—375.

25 Cii> rientra nell'inchiesta su quanta reliqua — resedissent, di cui C. Th. 11, 3, 1: cfr. innanzi.

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Computo e date di condono dei reliqua 385

nium, durante il quale s'erano accumulati quei reliqua, era — ripetiamo — ormai trascorso.

Si e pensato che la fine del 5° anno di imperium costantiniano, ter-mine del lustrum pel quale Costantino concesse i reliqua ad Autun, fosse posta, dal panegirico 5° [8°] , nella primavera 312 circa28. Secondo questa teoria, la fissazione del natalis imperii costantiniano sarebbe stata calcolata, in questo periodo, a partire dal 31 marzo 307 (e non gia dal 25 luglio 306), sicche la fine del quinquennium (lustrum) costantiniano sarebbe stata posta, allora, al 31 marzo 312; ed anzi, il calcolo del nata-lis imperii costantiniano a partire dal 31 marzo 307 sarebbe stato costante fino al 314, giacche solo in tale anno si sarebbe avuta la fissa-zione del dies imperii costantiniano al 25 luglio 306. Una considerazione del computo costantiniano, come questo si presenta gia nel panegirico 6° [7°] Facerem sacratissime imperator, anteriore al panegirico 5° [8°] Si Flauia Aeduorum, mostra la difficolta di un computo siffatto, e, cosi pure, di ogni altro che comunque ritenga i quinquennalia costantiniani, di cui parla il panegirico 5° [ 8 c o m e conclusi (perfec ta ) in data posteriore al 25 luglio 311. II panegirico 6° [7°] Facerem sacratissime imperator, tenuto dopo la morte di Massimiano Erculio (nello stesso 310, in cui diem functus Maximianus senior), implica infatti che l'imperium fu dato

2 · C o s ! Ε . G A L L E T I E R , P a n . L a t . I I , p . 7 8 , a l s e g u i t o d i W . SESTON, R E A 1 9 3 7 , p . 2 0 4 , con n. 2. Ulteriori indicazioni bibliografiche, p. es., in P. BRUUN, 'Arctos' 9 (1975), pp.20—21 (note). Secondo SESTON, la fine del 5° anno costantiniano sarebbe stata posta da Si Flauia Aeduorum 'au printemps de 312'; secondo BRUUN, quanto al panegirico 5° [8°] Si Flauia Aeduorum, 'the time would still be Spring 312, regard-less of the adjusted date of the quinquennalia' (p. 25, n. 52). Secondo BRUUN, in-fatti, l'espressione Quinquennalia tua nobis etiam perfecta celebranda sunt 'points to the future ' . Su questo punto concordo — sebbene in altro senso — col B R U U N ; ed anch'io, come SESTON e B R U U N , porrei il panegirico 5° [8°] Si Flauia Aeduorum verso la primavera del 312 (ma riterrei andie possibile — anzi piu probabile — un periodo alquanto precedente, verso gli inizi del 312). II punto essenziale mi sembra il seguente: la fine del quinquennium — cio£, del periodo lungo il quale si sono accumulati i reliqua — e da porre (cfr. innanzi) al 24/25 luglio 311; la visita di Costantino a Autun, durante la quale egli ha chiesto a quanto ammontassero i reliqua del passato quinquennio (quantum deberemus interrogasti: 10, 5, cit.), e li ha rimessi, e, necessariamente, posteriore alia fine del quinquennio; il panegirico Si Flauia Aeduorum, in cui si ringrazia Costantino per la remissione dei reliqua, έ, ovviamente, posteriore alia visita (ed anzi, notevolmente posteriore, giacche ormai la visita di Costantino, e la remissione dei reliqua accumulatisi durante il quin-quennio, hanno dato benefici effet t i : ualet enim nos tantum habuisse quantum debere desiuimus etc.: 13, 5; quam multi — in patriam reuertuntur: 14, 3; cfr . Aspetti sociali, cit., p. 259 ss.; GALLETIER, Pan. Lat. II, p. 102, 1*).

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386 Santo Mazzarino

a Costantino il 25 luglio 306: subito (ilico, 6° [7° ] , 8, 2; statim, 6° [7°] , 8, 3; cfr. confestim 6° [7°] , 4, 1) dopo la morte di Costanzo Cloro. Se-condo questo panegirista, Costantino ebbe la porpora dal consenso del-l'esercito, e, nonostante la sua modestia, non pote sottrarsi imperium (6° [7° ] , 8, 5: Quis enim te Cyllams aut Arion posset eripere quem seque-batur Imperium ...?), si che fu vano ogni suo tentativo di differire 1 ' I m -perium (6° [7°] , 8, 6: Sic modestiam tuam atque pietatem et differendi imperii conatus ostendit et rei publicae felicitas uicit), che i soldati lo acclamarono, mentre egli era in lagrime (Purpuram statim tibi, cum primus copiam tui fecit egressus, milites — iniecere lacrimanti: 6° [7°] , 8, 3): in tal modo (vale a dire, subito dopo la morte di Costanzo Cloro, e per il consenso dell'esercito), Costantino, secondo il panegirico 6° [7°] , otten-nel'Imperium (6° [7°] , 10,1 et ipse tarn feliciter adeptus Imperium)27. In conclusione, possiamo essere certi che l'autore gallicano del panegirico 6 0 [ 7 ° ] Facer em sacratissime imperator poneva l ' i n i z i o Im-

perium d i C o s t a n t i n o , e insomma il dies imperii (piü pro-priamente, natalis imperii) di Costantino, al 25 luglio 306, e non in una data a questa posteriore: egli η ο η si preoccupava di d i s t i n g u e r e , ai fini del computo d e l l ' i m p e r i u m costantiniano, tra la data in cui Co-stantino ottenne il semplice cesarato, e quella in cui egli ebbe la superiore dignitä di Augusto28: per lui, ormai, l'essenziale era l'avvento di Costan-

27 Naturalmente l'idea dell 'imperium ottenuto subito dopo lo morte del padre implica, gia in questo panegirico 6° [7°] Facerem sacratissime imperator, dell 'anno 310 (o, semmai, dei primi del 311), una definitiva prevalenza dell'ideologia ereditaria sui residui di ogni altra (pel contrasto f ra le due Ideologie, ultimam. A. PASQUALINI , Massimiano Herculius, 1979, p. 82 con η. 1). Ed invero, in pan. 6° [7°], la designa-zione paterna da a Costantino successione legittima (6° [7°], 4, 1—2; Sacrum istud palatium non candidatus imperii, sed designatus intrasti, confestimque te Uli paterni lares successorem uidere legitimum. Neque enim erat dubium quin ei competeret hereditas quem primum imperatori filium fata tribuissent)·, e tale suc-cessione legittima e confermata dal consenso dell'esercito (cfr. i gia citati passi di pan. 6° [7°], 8, 2 e 3), sebbene Costantino abbia voluto riferire ad seniores princi-pes de summa re publica quid fieri placeret, sicche i soldati praeuenerunt studio quod Uli (cioe i seniores principes) mox iudicio probauerunt (cfr. STRAUB, Vom Herrscherideal in der Spätantike, 1939 [Nachdruck 1964], p. 48 con p. 227, Anm. 268); vano il differendi imperii conatus da parte di Costantino (6° [7°], 8, 6, cit.; sul carattere topico, cfr. STRAUB, o. c., p. 62).

28 La distinzione e, ovviamente, necessaria per lo storico. Ma, volta a .volta, si con-figura diversamente pel panegirista, il quale, appunto, deve farsi portavoce, volta a volta, della concezione che gli appare legittima dal punto di vista del suo principe. Ed andie ovviamente, Patteggiamento del panegirista autore di pan. 7° [6°] Dixe-rint licet plurimi, al tempo in cui Costantino legittima la sua posizione di oriens

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tino (in quanto successore di Costanzo Cloro e discendente da Claudio il Gotico) a\\'imperium·, e tale avvento — essendosi ormai Costantino staccato da ogni precedente concetto di dipendenza dall'Erculio Massi-miano — l'autore del panegirico 6° [ 7 ° ] Facerem sacratissime impera-tor poneva al 25 luglio 306. Era questo (cfr. infra, n. 20) il natalis impe-rii (o ortus imperii) di Costantino nelle Britannie: e tale computo del natalis imperii (non computo di acclamazioni imperatorie) non si curava di distinguere tra l'iniziale cesarato e la dignita di imperator di Costan-

imperator mediante il matrimonio con Fausta, e del tutto diversa dalla posizione del panegirista autore di pan. 6° [7°] Facerem, sacratissime imperator e da quel,la del panegirista autore di pan. 5° [8°] Si Flauia Aeduorum. Il panegirista di Dixe-rint licet plurimi, rivolgendosi a Costantino, dichiara che la laetitia, in occasione della quale egli parla, e quella qua tibi Caesari additum nomen imperii (pan. 7° [6°], 1, 1), in quanto tibi, Constantine, per socerum nomen imperatoris accreuerit (pan. 7° [6°], 2, 1), essendo Massimiano Erculio et paterni et tui auctor imperii (pan. 7° [6°], 3, 2), ed essendo Costantino si saggio da essersi appagato, dapprin-cipio, del solo cesarato, accettando il titolo di Augusto solo ora, che Massimiano Erculio glielo ha dato (pan. 7° [6°], 5, 3), sebbene gia il padre avesse lasciato a Costantino 1 'imperium (cum tibi pater imperium reliquisset). La concezione del pan. 7° [6°] Dixerint licet plurimi e, insomma, improntata all'accettazione dell'ideo-logica erculia, sebbene, come vedremo (infra, n. 31), conservi, tuttavia, tracce dell'idea del natalis imperii costantiniano al 25 luglio 306. Nel 308, verso la fine, inizia una nuova fase (cfr. ancora infra, n. 21); e la 'Wandlung' (J. VOGT, RAC III [1957], 315) si dispiega pienamente nel 310, caratterizzandosi con l'abbandono della spirituality erculia, in connessione con la visione 'apollinea' (cfr. E . GALLETIER, REA 52 [1950], spec. p. 295 ss.). In seguito alia 'Wandlung', Costantino fonda la sua legittimitä su quella successione a Costanzo Cloro (potenziata, ora, dal richia-mo alia discendenza da Claudio), che nel panegirico 7° [6°] Dixerint licet plurimi era accennata con la formula cum tibi pater imperium reliquisset, ma posta in ombra dall'idea che Massimiano Erculio non pu0 non avere Yimperium, e pu0 donarlo a Costantino (pan. 7° [6°], 7, 6): dalla 'Wandlung' la ideologia del pane-girico 6° [7°] Facerem sacratissime imperator. Secondo questa ideologia 'succes-soria' di Facerem sacratissime imperator, Yimperium e ereditario, per successione appunto: mentre l'ideologia di Dixerint licet plurimi aveva affermato, all'opposto, che Yimperium non fu voluto da Costantino come hereditarium ex successione (pan. 7° [6°] , 5, 3). Perciö l'autore di pan. 6° [7°] Facerem sacratissime imperator batte e ribatte sul principio della successione da Costanzo Cloro come fondamento — insieme col consenso dell'esercito, e con la discendenza da Claudio il gotico — della legittimita di Costantino. Ed a maggior ragione, ripeto, questo fondamento e presupposto, poi, nel panegirico 5° [8°] Si Flauia Aeduorum, posteriore al 6° [7°] Facerem sacratissime imperator·. infatti, in Si Flauia Aeduorum si ribadisce il richiamo alia discendenza da Claudio il Gotico e a Costanzo Cloro (pan. 5° [8°] , 2, 5: et nuper, ut media praeteream, diuum Claudium parentem tuum ad recupe-randas Gallias soli uocauerunt et ante paucissimos annos, quod maxime praedican-dum, plurima patris tui beneficia partim rebus effecta perceperunt, partim animo significata laetantur; cfr. 4, 2 e 4).

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388 Santo Mazzarino

tino. Insomma: per l'autore gallicano del panegirico 6° [7°] Facerem sacratissime imperator, la tetrarchica distinzione fra Cesare e Imperator non aveva importanza, ai fini del computo del natalis imperii Constan-tini, in quanto gia Costanzo Cloro, il 25 luglio 306, aveva trasmesso a Costantino Γ Imperium attraverso il consensus delPesercito: e quella stessa concezione che piu tardi Lattanzio confermera nel De mortibus persecutorum29. Ed a maggior ragione, dobbiamo ritenere che l'autore gallicano del panegirico 5° [8°] Si Flauia Aeduorum — posteriore, come gia ho sottolineato, al panegirico 6° [7°] Facerem sacratissime imperator — all'istesso modo computasse il giorno iniziale deW'impe-rium costantiniano, quando, rivolgendosi a Costantino, celebrava la costantiniana remissione dei reliqua a Autun: ο lustrum quod merito banc imperii tui aequauit aetatem! Nobis ergo praecipue te princi-pem di immortales creauerunt, quibus singulis haec est nata felicitas, ex quo tu imperare coepisti (5° [8°] , 13, 1). Ancor una volta: calcolata a partire dal 25 luglio 306, la fine del lustrum costantiniano, sino alia quale Costantino concedeva i reliqua di Autun, si poneva al 25 luglio 311: ne, del resto, sarebbe concepibile altra datazione, giacch£ il panegirista, se avesse fatto iniziare Y'tmperium costantiniano sulle Gallie in alcuna data posteriore al 25 luglio 306 (poniamo, al 31 marzo 30730, ο al 25 decembre 307)31 avrebbe implicitamente inficiato di

2* Lact, de mort. pers., 25, 5: ut — non imperatorem, sicut erat factus, sed Caesa-rem cum Maximino appellari iuberet, ut eum de secundo loco reiceret in quartum. Naturalmente, il problema si collega con quello del riconoscimento fat to all'imago laureata di Costantino: P. BRUUN, 'Arctos' 10 (1976), p. 6 s.

30 Natalis Diui Constantini secondo il cal. filocaliano; questa lezione e accolta da SESTON, 1. c . , p . 2 0 0 , 3 : m a c f r . STERN , L e c a l e n d r i e r d e 3 5 4 ( 1 9 5 3 ) , p . 3 3 , 1 c o n p. 71 e con p. 74, 6.

31 J. LAFAURIE, 'Mel. Piganiol' II (1966), p. 795 ss. (cfr. ultimam. A. PASQUALINI, Massimiano Herculius . . . [1979], p. 87). Insisto sul fa t to che qui a noi non inte-ressa tanto stabilire quale sia stato il calcolo delle salutazioni imperatorie di Co-stantino nella fase, in cui egli, non piü cesare ma augusto, cominciö a calcolarle, quanto, piuttosto, definire quale fosse il natalis imperii (corrispondente al dies imperii di imperatori precedenti) di Costantino secondo l 'autore del panegirico 6° [7°] Facerem sacratissime imperator, e dunque, a maggior ragione, secondo l 'autore del panegirico 5° [8°] Si Flauia Aeduorum, nel quale ultimo e menzione della concessione dei reliqua accumulatisi a Autun durcante il quinquennium. In linea di massima, le precedenti considerazioni ci conducono, infatt i , a concludere che il dies imperii (piü propriamente, natalis imperii·, cfr . innanzi) di Costantino nel periodo che va dal suo avvento alia recitazione del panegirico 5° [8°] Si Flauia Aeduorum, si atteggiö, nel computo, secondo le c o n c r e t e situazioni politiche che lo condizionavano. Possiamo distinguere le seguenti fasi:

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<tirannide> — ormai che Costantino aveva rotto i ponti con ogni con-cezione piü ο meno direttamente legata all'originaria tetrarchica, e all'erculia — tutto il periodo costantiniano dal 25 luglio 306 sino al

(a) dal 25 luglio 306 alle nozze con Fausta nel 307. In questa fase, Costantino si e limitato ad assumere il titolo di Caesar, e non ha segnato salutazioni imperali. Ma ci0 n o n toglie che egli recasse il prenome di Imp. (tra gli esempi, έ classica l'epigrafe ILS 682 = RIB 2303: Imp. Caes(ari) / Flau(io) Val(erio) / Constantino / pio f[el(ici)J nob(ilissimo) / Caesari / Diui / Constanti / Pii Aug(usti) / filio), e die insistesse sulla sua filiazione da Costanzo Cloro (p. es., nella citata ILS 682 = RIB 2303). Appunto la presenza del prenome Imperator segna cosi, nella tito-latura di Costantino ancora cesare, un certo distacco dalla corretta concezione tetrarchica, in cui, per lo piü, il prenome Imp(erator) n o n viene dato ai cesari, ed e solo riservato agli augusti. Per questa fase iniziale, έ lecito pensare che Co-stantino abbia considerato come suo natalis imperii (e questo il termine costanti-niano, piuttosto che dies imperii: cfr. STERN, Le Calandrier de 354, p. 75) il giorno in cui egli, come poi riconobbe — nonostante il passaggio all'ideologia 'erculia' — ρ e r s i η ο l'autore del panegirico 7° [6°] Dixerint licet plurimi, 'nobilitö le Bri-tannie col nascervi (alPimpero)': tu etiam nobiles illic oriendo fecisti (pan. 7° [6°], 4, 3): espressione, questa, che, con oriendo, implica appunto I'ortus imperii C. Th. 2, 8, 29, del 7 agosto 389), ossia natalis imperii (cfr. inter pre tatio di C. Th. 2, 8, 29), corrispondente, nella terminologia tardoromana (cfr. anche SHA, Η 4, 7), a quello che solitamente si chiama il dies imperii. Abbiamo cosi la prova che II 25 l u g l i o 3 0 6 fu c o n s i d e r a t o natalis imperii costantiniano sin dall'inizio di questa fase a ; (β) dalle nozze con Fausta nel 307 alia nuova 'privatizzazione' di Massimiano Erculio tra fine 308 e primi del 309. L'ideologia di questa breve fase, durata all'in-circa un anno ο poco piü, caratterizzata dal panegirico 7° [6°] Dixerint licet plurimi, sottolinea il fatto che a Costantino per socerum nomen imperatoris ac-creuerit (in quanto Costantino ha cosi avuto la dignitä di augusto). Ora Costan-tino non reca soltanto il prenome Imperator, ma riceve anche le salutazioni impe-ratorie (secondo LAFAURIE, 1. c., a cominciare dal 25 decembre 307). L'ideologia conserva tuttavia tracce del concetto che Costantino e 'nato' a\l'imperium il 25 luglio 306, com'e evidente dalla formula, che gii abbiamo messa in rilievo, tu etiam nobiles (scil. Britannias) illic oriendo fecisti (pan. 7° [6°], 4, 3), e dal-l'importanza che ancora vi e data all'idea di Costantino in quanto films Constantii (pan. 7° [6°], cap. 4 e cap. 5: spec. 5, 1), pur dichiarandosi che Costantino ha voluto attendere ut idem (Massimiano) qui ilium (Costanzo Cloro) declararet Augustum; (γ) dalla nuova 'privatizzazione' di Massimiano Erculio fra fine 308 e primi 309 (seguita poi dalla rivolta di Massimiano Erculio e dalla sua eliminazione nel 310) alia recitazione del panegirico 5° [8°] Si Flauia Aeduorum. In questa fase l'ideo-logia torna al principio successorio: la legittimitä di Costantino deriva dalla suc-cessione a Costanzo Cloro (cui si aggiunge la discendenza da Claudio il Gotico): cfr. quanto gii abbiamo osservato nelle pagine precedenti. Ora si insiste sul na-talis imperii di Costantino: cosi nel panegirico 6° [7°] Facerem sacratissime imperator, dove lo imperii tui natalis (pan. 6° [7°] , 2, 3) non pu£> essere altro che il 25 luglio: questo panegirico fu dunque tenuto (come gi<t vide SEECK, Gesch. I, p. 491) poco dopo i quinquennali di Costantino celebrati il 25 luglio 310. La fine del 5° anno costantiniano, quinquennalia perfecta, dunque il 25 luglio 311, segna infine il termine con cui si concludono i cinque anni per cui Costantino ha con-

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31 marzo 307, o, rispettivamente, sino al 25 decembre 307. Non, dunque, il calcolo delle salutazioni imperatorie di Costantino come Augusto, ma, piü semplicemente, il calcolo a cominciare dall'effettivo giorno in cui Costantino aveva <ereditato> Yimperium paterno (25 luglio 306), fu la data iniziale del tempus quinquennale durante il quale s'erano accumu-lati i reliqua di cui Costantino, infine, fece concessione di cittadini di Autun. Cio chiarisce la precedente constatazione (supra § 1, fine) che le indulgentiae di reliqua, quando sono date col termine di inizio (oltre che di scadenza), abbracciano periodi di 5 anni (o di multipli di 5 anni). N e il calcolo di indulgentiae concesse per quinquennium (ο per quin-quennia) e un fatto nuovo del basso impero: nel principato, lo si ris-contra, quanto a remissione di tributi, gia per il 17P (in favore di cittä asianiche colpite dal terremoto)32. (Forse, ci si puo chiedere se un calcolo di tre quinquennia fosse alia base di quel <periodi di 16 anni> per cui Adriano, nel 118, remise i reliqua uetera33; e altresi, se un calcolo di nove quinquennia possa forse essere stato alia base del periodo di

cesso i reliqua a Autun: e a questo termine, 25 luglio 311, fa riferimento il panegirico 5° [8°] Si Flauia Aeduorum. Possono ancora restare contraddizioni f ra questo computo, che parte dal 25 luglio 306, e il computo che parte dal giorno in cui Costantino fu fat to augusto, verso gli ultimi del 307 (e anche probabile che il computo basato sul giorno in cui fu fat to augusto, importante per le salutazioni imperatorie, spieghi altresi l 'eutropiano quinto tamen Constantinus imperii sui anno bellum aduersum Maxentium ciuile commouit: Eutr. 10, 4, 3: e il passo su cui in-sisteva, p. es., SESTON, REA 1937, p. 203, e da cui partono molte delle discussioni recenti). — I periodi successivi non ci interessano in questa sede.

s s Tac. Ann. 2, 47: quantum aerario aut fisco pendebant, in quinquennium r e mi s i t (cfr. O. HIRSCHFELD, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Dio-cletian [21905, Nachdr. 1975], p. 15 η. 1). Magnetes a Sipylo proximi damno ac remedio (indennizzo e remissione di tributi) habiti. Temnios, Philadelphenos, Aegeatas, Apollonidenses, quique Mosteni aut Macedones Hyrcani uocantur, et Hierocaesariam, Myrinam, Cymen, Tmolum leuari idem in tempus tribu-butis — placuit (cfr. Dio 57, 17, 7, senza indicazione del periodo di tempo).

83 Dio 69, 8, l 2 . Se Yindulgentia adrianea riguardasse tre quinquennia — ma cii> έ solo un'ipotesi —, bisognerebbe pensare che l'espressione 'periodo di 16 anni' derivi da formula in cui si aggiungeva, ai 15 anni, ο l 'anno in corso, oppure (come nella formula a sexta indictione di C. Th. 11, 28, 16: cfr. supra, n. 10) l 'anno precedente alYindulgentia. — Per Yindulgentia adrianea cfr . anche SHA, Η 7, 6 (ma senza indicazione del periodo di tempo a cui si riferiva la remissione). La remissione assommava (quanto ai cittadini romani) a 900.000.000 di sesterzii (SMALLWOOD, Documents illustrating the princ. of Nerva Trajan a. Hadrian [1966], 64 a, b): di qui ingentes summas nella Η . Α.; l'incendio dei γράμματα (syngrafis — incensis) avvenne nel Foro di Traiano.

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Computo e date di condono dei reliqua 391

<46 anni> per cui Marco concesse, nel 178, i reliqua34; mentre invece non sappiamo quanti anni abbracciasse la remissione dei reliqua attribuita ad Aureliano, ne e facile intenderne Papplicazione e l'estensione35.)

Dopo avere stabilito che la remissione dei reliqua, operata da Costan-tino in favore di Autun, si riferiva al quinquennium dal 25 luglio 306 al 24 luglio 311, e che pertanto Costantino fece tale remissione in data ben posteriore al 24 luglio 311 (in quanto la remissione implicava, tra l'altro, la sua visita a Autun, e la sua interrogazione sulPammontare dei debiti), possiamo infine tentare la datazione della costituzione di Costan-tino sull'obbligo del compratore d'un fondo pro reliquis uniuersis, in-viata ad Antonius Marcellinus, preside della Lugdunensis I. Come abbiamo accennato, tale costituzione (C. Th. 11, 3, 1), che nel C. Th. appare mandata da Colonia nelle kalende di luglio del 319 (Constantino Α. V et Licinio C. coss.), fu retrodatata dal SEECK, nei Regesten, alle kalende di luglio del 313. L'argomento per questa retrodatazione e abbastanza grave: nel 319 Costantino si trovava nelle regioni illiriche, laddove un consolato imperiale, in cui Costantino pu0 essersi trovato in Colonia, e proprio quello del 313 (Constantino A. III et Licinio III conss.), anno in cui, come dice l'autore del panegirico 12° [9°] Unde mihi tantum, Costantino, sebbene fessus proeliis et expletus uictoriis, si reco al confine della Germania inferiore (pan. 12° [9°], 21, 5), e scon-fisse trucem Francum ferina sola came distentum (24, 2). Anche GODE-

FROY aveva avvertito la difficoltä d'una datazione della legge al 319: egli riteneva, perö, che essa andasse datata al 312, Constantino Α. II et Licinio II conss. Poiche sono escluse altre correzioni36, resta dunque la

34 Dio 71, 32, 2: anche in questo caso, per altro ipotetico, si tratterebbe di calcolo derivato da formula con aggiunta di un anno (cfr. n. 33). Resta certo che Marco si collegava alia indulgentia di Adriano.

35 Aurelius Victor Liber de Caesaribus 35, 7. Oltre a questa tradizione, ch'io ritengo fededegna, ce n'e un'altra, che fa Aureliano avidissimo (Amm. 30, 8, 8), in quanto torrentis ritu ferebatur in diuites: ma forse il contrasto fra le due tradizioni non e enorme, in quanto l'avidita di Aureliano si sarebbe manifestata solo contro i diuites. E' anche probabile che Pabolizione dei reliqua da parte di Aureliano, attestata da Aurelio Vittore, si riferisse soprattutto alia cittä di Roma (deletaeque fiscales et quadruplatorum, quae u r b e m miserabiliter affecerant, calumniae consumptis igni tabulis), sebbene lo stesso Aurelio Vittore, nel medesimo contesto, sottolinei i meriti di Aureliano nei riguardi dei provinciali (prouinciarumque praedatores — sectabatur). Resta alquanto oscuro il procedimento di Petronius, il quale sepulta iam dudum negotia et rediuiuas nebulas debitorum in diuersos ordines excitabat (Amm. 26, 6, 17), richiamando (naturalmente, nella parte O r i e n t a l e dell'im-

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scelta fra una datazione al 1° luglio 312 (GODEFROY) e un'altra al 1 ° luglio 3 1 3 (SEECK). Ormai, questa scelta ci e possibile, in favore della datazione al 1° luglio 312: la legge e stata data poco dopo che Costan-tino ha espletato una serie di inchieste volte a conoscere, con c o m p u t o preciso, l'ammontare dei reliqua nelle varie sue province e i nomina delle persone ad essi tenute (ut cognosceremus, quanta reliqua per singu-las quasque prouincias et per quae nomina — resedissent: C. Th. 11, 3, 1), inchieste nelle quali rientrava quella che egli aveva fatto ad Autun, cittä della provincia governata da Antonius Marcellinus. Ancor una volta, si puo constatare la notevole validitä di alcuni criterii di G O D E -

FROY 3 7 .

La datazione di C. Th. 11, 3, 1 e importante anche per un altro aspetto. La disposizione data da Costantino in questa legge sui reliqua έ Tunica, di cui noi abbiamo sicura conoscenza, ch'egli abbia emanata in Gallia poco prima di partire per la spedizione contro Massenzio. Questa spedizione, dunque, η ο η ebbe inizio, come spesso si e pensato38, nella primavera del 312. Costantino parti per la spedizione contro Massenzio in una data p o s t e r i o r e a l l e k a i e n d e d i l u g l i o d e l 3 1 2 , q u a n d o a n c o r a si t r o v a v a a C o l o n i a , dove emano C. Th. 11, 3,1. La sua guerra in Italia, conclusa con la vittoria del 28 ottobre 312, e b b e dunque u n a d u r a t a r e l a t i v a m e n t e b r e v e : d a S u s a a T o r i n o a V e r o n a a R o m a , n o n p i ü , a l l ' i n c i r c a , ο non molto piü, d i t r e m e s i . Anche la rapidita colpisce le fantasier Habes profecto aliquod cum illa mente diuina, Constantine, secretum, quae delegata nostri diis minoribus cura uni se tibi dignatur ostendere.

pero) i debiti dei p r o v i n c i a l i iam inde a temporibus principis Aureliane ( A m m . 26 , 6 , 7 ; c fr . [GARNIER - ] MARAN, P G 32 , c. 2 8 7 , n. 7 4 ; per Petron ius , p. es. P L R E I, 690 s.): probabilmente, Petronius non riteneva che Aureliano avesse ope-rato una remissione di reliqua nelle provincie orientali; ma il richiamo di reliqua cosi lontani nel tempo appare, in ogni caso, impressionante, e forse alquanto strano.

8β E' esclusa, infatti, la possibilita di sostituire un propositum al datum: cfr. l'esatta osservazione di SEECK, Reg., 80, 31.

37 Cfr. supra, η. 7. 38 P . es., GROAG, R. Ε. 14 (1930), 44 ('vermutlich'); BRUUN, 'Arctos' 19 (1976), p. 6.

A G G I U N T A . — II mio lavoro (cfr. η. 1) sull' iscrizione di Afrodisiade c in 'Scritti sul mondo antico in mem. di F. Grosso', a cura di L. GASPERINI, pp. 333—370.

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