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Espandersi sul mercato tedesco: forme societarie, trattamento fiscale e problemi di concorrenza

Smau Bologna 2016 - Thomas Rechtsanwälte

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Espandersi sul mercato tedesco: forme societarie, trattamento fiscale e problemi di concorrenza

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I. Scelta della forma giuridica: le opzioni srl, srl a capitale ridotto, succursale indipendente

GMBH

(srl)

UG haftungsbeschränkt

(srl a capitale ridotto)

organi necessari - assemblea dei soci - amministratore/i

- collegio sindacale

obbligatorio solo in casi specifici (tend. + di 500 dipendenti)

costituzione contratto / atto unilaterale + autenticazione notarile + iscrizione al registro delle imprese

soci 1 o più persone fisiche o giuridiche, anche straniere

amministratori 1 o più persone fisiche, anche residenti all’estero

statuto - statuto individuale - statuto su modello standard possibile solo se:

• presenza di max. 3 soci e

• 1 amministratore unico

• no conferimenti in natura

• no divieto di negozio con sé stesso

capitale sociale 25.000€,

versamento iniziale min. 12.500€

min. 1€,

da versare interamente all’atto di costituzione conferimenti in danaro o in natura (necessaria perizia),

da effettuare per min. ¼ all’atto di costituzione solo in danaro,

da versare interamente all’atto di costituzione denominazione obbligatoria della forma

societaria

GmbH ovvero: società a responsabilità limitata

UG haftungsbeschränkt ovvero: società imprenditoriale a responsabilità limitata

amministrazione

poteri di rappresentanza - ogni amministratore ha rappresentanza generale - non è possibile limitare né escludere il potere di rappresentanza degli amministratori - de lege amministrazione congiunta, possibile prevedere disgiunta

rapporto con la società ATTENZIONE

- se l’amministratore è sostanzialmente titolare di potere decisionale indipendente (quindi, nel caso più eclatante, è socio di maggioranza (assoluta) e non è sottoposto al potere direzionale di altri, egli è considerato lavoratore autonomo à quindi, no previdenza pensionistica obbligatoria, no salario

minimo, obbligatoria solo copertura sanitaria anche privata) - se l’amministratore invece è sostanzialmente sottoposto al potere direzionale di altri (tipicamente dei soci) o perché è socio di minoranza, o perché non è

socio, è considerato dipendente à si applica il salario minimo di 8,50€/h lordi, previdenza pensionistica e sanitaria obbligatorie. (tendenza sempre più

rigorosa del BFG)

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diritto di voto in assemblea - salvo deroga in statuto, vale il principio 1€ di conferimento = 1 voto - ampia possibilità di derogare: quote senza diritto di voto, voto capitario, fissazione di una diversa unità di voto (ovvero non 1€ ma x€), voto

non proporzionale a quote informazioni sociali nel traffico giuridico - ditta, forma societaria, sede, ufficio del registro competente e numero di iscrizione, nominativi di tutti gli amministratori, ev. presidente del cda

revisione - obbligatoria per società medie e grandi ex §267 HGB, ovvero qualsiasi società che non superi più di una delle seguenti soglie:

• 4.840.000 € di somma di bilancio

• 9.680.000 € di fatturato

• una media annua di 50 dipendenti

Società e succursale a confronto

Società (GmbH/UG)

Succursale indipendente di società estera (selbstständige Zweigniederlassung)

gestione amministrazione - rappresentante stabile agisce in maniera indipendente dalla casa madre

- patrimonio proprio (conto corrente) - contabilità separata

personalità giuridica e responsabilità Sì no

- conclude autonomamente negozi, ma la casa madre risponde in ogni caso

- è a tutti gli effetti parte della casa madre (quindi anche del capitale sociale)

ditta propria, seguita da forma sociale ditta della casa madre oppure ditta difforme se

previsto in statuto e comunque seguita da indicazione che si tratta di succursale della casa madre

tenuta scritture contabili identica

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II. Trattamento fiscale

Aspetti fiscali rilevanti

Società (GmbH/UG)

Succursale indipendente di società di capitali estera

(selbstständige Zweigniederlassung)

aliquota

circa 30%

circa 30%

anticipo su imposta italiana

Figura amministratore non residente in

Germania

possibilità di problemi

non problematica

Dividendi

- nel caso di socio persona giuridica:

• Direttiva europea “societá madri e figlie di stati membri”

(90/435/CEE – modifica con direttiva 2003/123/CE del 22.12.2003)

- nel caso di socio persona fisica

• Convenzione Germania-Italia (Art. 10 – aliquota del 15% invece del 25%)

Trasferimenti di utili alla casa madre non tassati in Germania

Tassazione nel caso di società di persone estera à il soggetto d’imposta IRPEF è il socio à l’imposta corrisposta rimane un anticipo sull’importo da corrispondere in Italia

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III. Concorrenza, privacy, diritti dei consumatori, e-commerce, proprietà intellettuale: le posizioni attuali della giurisprudenza tedesca

Legge sulla concorrenza sleale (UWG – Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) (riformata nel dic. 2015)

- art. 3a: - è illecita

• la violazione di qualsiasi norma preposta anche alla regolamentazione del mercato nell'interesse dei soggetti attivi sul mercato ogni volta che la violazione è idonea a pregiudicare gli interessi di consumatori, concorrenti o altri soggetti attivi sul mercato

- art. 7: “è illecita qualsiasi attività idonea a nuocere in maniera inaccettabile ad un soggetto attivo sul mercato”,

In particolar modo, l’invio di messaggi pubblicitari non richiesti o ingannevoli (ad esempio circa l’identità dell’impresa).

- artt. 8-15: TUTELA DEI DIRITTI

• legittimati ad agire sono: i concorrenti, le associazioni di rappresentanza degli interessi di categoria (ad es. consumatori, concorrenza leale etc.), le camere di commercio

• le pretese azionabili sono: cessazione, eliminazione, (resp. oggettiva), risarcimento dei danni (resp. per colpa o dolo), richiesta di informazioni (ex §242 BGB)

• attenzione: prima di agire in giudizio il soggetto che si ritiene leso deve inviare una diffida al concorrente sleale per dargli la possibilità di comporre la controversia mediante dichiarazione di cessazione provvista di penale (art. 12). Il rimborso delle spese legali può essere fatto valere anche se non viene fatto valere risarcimento dei danni.

Recentemente è stata riformata anche la legge che regola le azioni inibitorie a tutela dei consumatori (UKlaG), al fine di includere la normativa sul trattamento dei dati personali nel novero delle materie che possono dar luogo a provvedimenti inibitori.

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Corte d’Appello di Berlino, 8 aprile 2016 – Condizioni generali di What’sapp

Il noto sistema di messaggistica istantanea What’sapp è disponibile anche in Germania con una app ed un sito in lingua tedesca. Le condizioni generali di utilizzo del servizio tuttavia sono redatte solo in lingua inglese. Inoltre, nelle informazioni di contatto relative alla società, viene menzionato solo un indirizzo email.

Domanda: Le condizioni generali di contratto devono essere disponibili in lingua tedesca? Basta indicare l’e-mail nelle informazioni societarie?

Decisione:

1) La legge tedesca attuativa della direttiva sul commercio elettronico prevede che il gestore di un servizio di commercio elettronico debba mettere a disposizione degli utenti oltre all’email un’altra modalità di contatto veloce, efficiente ed immediata. Solo l’email non basta.

2) L’utilizzo di condizioni generali di contratto inglesi all’interno di un sito e per servizio offerti interamente in lingua tedesca sono considerate contrarie alla buona fede e dunque inefficaci poiché penalizzano il consumatore medio che non può né deve accettare che un servizio interamente offerto in lingua tedesca sia regolato in base a disposizione redatte solo in inglese, per di più necessariamente non colloquiale bensì giuridico.

Tribunale di Düsseldorf, 9 marzo 2016 – “Mi piace”

Un grande magazzino di articoli di abbigliamento vende i propri articoli anche online ed ha integrato il plugin di Facebook “mi piace” sul sito. Gli utenti del sito non vengono informati circa eventuali acquisizioni e trasmissioni di dati personali attraverso il suddetto plugin.

Domanda: Il plugin in questione ha rilevanza in termini di protezione dei dati personali?

Decisione: La Corte rileva che quando l’utente visualizza il plugin presente sul sito del magazzino Facebook piazza un cookie sul suo dispositivo, senza che di ciò venga informato. In tal modo, Facebook è in grado di collegare la visita del sito ad uno specifico profilo Facebook sia se l’utente era registrato a Facebook nel momento in cui ha visitato il sito (in maniera istantanea), sia se non lo era o non ha un account Facebook al più tardi nel momento in cui si registra o apre un account: perché il cookie piazzato sul suo dispositivo “ricorda” che in un dato momento ha visitato la pagina in quesitone.

Inoltre, pur essendo tecnicamente possibile adottare un accorgimento per fornire all’utente l’informativa prima che il plugin venga attivato, il gestore del sito non sarebbe in grado di descrivere in maniera giuridicamente sufficiente il modo in cui vengono acquisiti, trasmessi e utilizzati i dati da parte di Facebook che, da parte sua, sicuramente non metterà a disposizione tali informazioni.

Pertanto al momento il plugin “Like” di Facebook (in Germania) è illecito.

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Tribunale di Dortmund, 23 febbraio 2016 – Solo B2B - o no?

Un sito offre, a pagamento, un servizio informativo di ricette gastronomiche per enti e persone attive professionalmente nel campo della ristorazione. Nel sito sono presenti alcune indicazioni, non molto evidenti, in merito al fatto che l’offerta non è rivolta a consumatori.

Domanda: E’ sufficiente dichiarare che l’offerta non è rivolta a consumatori per sottrarsi all’applicazione della normativa sui rapporti di consumo?

Decisione: Non è certamente sufficiente se l’indicazione è posta in maniera non del tutto evidente. Inoltre, anche l’intera struttura del sito deve corrispondere a tale scelta. Dunque, ad esempio, nel modulo di registrazione del cliente vanno richiesti i dati tipicamente riferibili a soggetti non consumatori (come la p. IVA). Se vi è spazio per il dubbio, il sito deve necessariamente soddisfare tutti i requisiti dettati dal diritto del consumo.

Tribunale di Trier, 8 luglio 2015 – Indicazione dei solfiti nel vino

Il regolamento UE 2011/1169 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori prevede all'art. 16 c. 4: “Fatte salve altre disposizioni dell’Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.”

Domanda: Allora nella vendita di vino a distanza (online) posso omettere le indicazioni ex art. 9 (tra cui quella relativa alla presenza di solfiti)?

Decisione: No. Prevale il combinato disposto degli artt. 14 c. 1 (le informazioni ex articolo 9 devono essere fornite anche nella vendita a distanza prima che sia espresso il consenso (salvo qualche marginale eccezione), 9 c. 1 lett. c (va indicato qualsiasi sostanza elencata nell'allegato II potenzialmente allergene), allegato II n. 12 (i solfiti sono considerati potenzialmente allergeni).

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BGH, 16 marzo 2016 – Abuso del diritto di recesso

Un consumatore ordina due materassi su un negozio online. Prima che spiri il termine per esercitare il recesso (14 gg.) individua un altro negozio, dove gli stessi materassi vengono offerti ad un prezzo inferiore. Chiede dunque una riduzione di prezzo al venditore e, avendo questi rifiutato, dichiara di recedere dal contratto.

Domanda: Può recedere dal contratto anche per motivi sopravvenuti di mera convenienza o si tratta di un comportamento abusivo?

Decisione: Il diritto di recesso che spetta al consumatore per espressa previsione legale non deve essere motivato, sicché qualsiasi sia la motivazione addotta, essa non rileva se non è spirato il termine per esercitarlo.

Pretura di Dortmund, 28 aprile 2015 – Mobili componibili e diritto di recesso

A tutela del consumatore, nella vendita a distanza è previsto un diritto di recesso di 14 gg. Una delle fattispecie in cui è lecito escludere tale diritto è quella prevista dal §312g c. 2 n. 1 BGB (equivalente dell'art. 55 c. 2 lett. d) del codice del consumo italiano), ovvero la fornitura di “beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati”.

Un consumatore acquista online un divano componibile mediante scelta dei singoli elementi dei quali comporlo secondo la sua scelta.

Domanda: Può recedere dal contratto entro 14 gg.?

Decisione: Sì. Il sistema di composizione del divano permette senz'altro la sua scomposizione ed il riutilizzo dei singoli elementi per ordini successivi. Dunque non vi è motivo di escludere il diritto di recesso ed una simile pattuizione a livello di condizioni generali di vendita sarebbe lesiva dei diritti dei consumatori.

attenzione però, perché il Tribunale di Düsseldorf ha adottato l'approccio esattamente opposto in una decisione più risalente (12. febbraio 2014).

BGH, 6 novembre 2014 – “Compra un occhiale da vista, te ne regaliamo un altro”

La legge che regola la pubblicità di prodotti medici (HWG) prevede che non sia lecito promettere al cliente un omaggio in occasione della vendita di un prodotto medico affinché quest'ultimo non sia indebitamente influenzato nella scelta relativa all'acquisto di un prodotto medico. Esistono alcune eccezioni al divieto, tra cui: se l'omaggio consiste nell'offerta di un'ulteriore quantità determinata o determinabile dello stesso prodotto (es.: compro 100ml di disinfettante, me ne regalano altri 100ml).

Gli occhiali da vista sono considerati prodotti medici.

Domanda: l'offerta promozionale di un occhiale gratuito in occasione dell'acquisto di un occhiale è lecita?

Decisione: in linea di massima no, a meno che l'occhiale omaggio non sia effettivamente identico all'occhiale acquistato, ed in tal modo rientri nel campo d'applicazione del § 7 c. 1 primo periodo HWG

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T H O M A S RECHTSANWÄLTE - AVVOCATI

Lo studio legale THOMAS ha sede principale a Berlino ed è composto di professionisti specializzati nei settori della proprietà industriale ed intellettuale, diritto della concorrenza, diritto del consumo, diritto della personalità e riservatezza, diritto societario. Assiste i propri clienti sulle problematiche dell’ordinamento tedesco, europeo ed italiano, offrendo consulenza in lingua tedesca, inglese, italiana, francese, spagnola, giapponese. Da anni ormai lo studio svolge un’intensa attività di assistenza all’internazionalizzazione delle imprese italiane sul mercato tedesco, ed è iscritto nelle liste di riferimento dell’Ambasciata Italiana a Berlino, dell’ICE (sezione Germania) e della Camera di Commercio Italiana in Germania.

THOMAS RECHTSANWÄLTE

Oranienburgerstr. 23, 10178 Berlin www.thomas-law-office.com

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Il nostro studio di commercialisti, fondato nel 1999, è specializzato nel diritto tedesco e offre molteplici prestazioni e consulenze fiscali rivolte principalmente a persone giuridiche e a persone fisiche residenti in Italia, che investono nel mercato immobiliare tedesco. Accanto al supporto tradizionale in contabilità, redazione e analisi di bilanci e dichiarazioni, il fulcro della nostra attività risiede in un consolidato know-how dei seguenti servizi: • Consulenza fiscale e tributaria• Supporto nella scelta della forma societaria in Germania (GmbH, GmbH & Co. KG ecc.)• Consulenza nelle dichiarazioni di successione• Sostegno nei processi di ricorso e eventuali controlli fiscali• Consulenza tributaria nel settore della moda e per i Freelancer in campo artistico, per architetti e medici. Oltre alle consulenze day-by-day, il nostro qualificato team è in grado di supportare la nostra clientela in modo fluente sia in tedesco sia in italiano e di fornire un supporto specifico e finalizzato alle esigenze del singolo. Nello svolgimento delle nostre attività, il nostro studio opera a stretto contatto con specialisti di fiducia, quasi tutti bilingui, tra cui agenti immobiliari, property managers, consulenti del lavoro, notai, avvocati, referenti in banca e commercialisti in Italia.