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Lexalia Newsletter n. 1/2016

Novità ed approfondimenti di marzo 2016

Milano, 21 marzo 2016

Lexalia è uno Studio Legale e Tributario indipendente, con sede a Milano, composto da avvocati e dottori commercialisti. Lo Studio offre un’ampia gamma di servizi di consulenza legale e fiscale, presentandosi come una boutique professionale multidisciplinare che integra al suo interno specialisti esperti nei principali settori del diritto degli affari e della fiscalità nazionale e internazionale.

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2

Indice

Novità .............................................................................................................................. 3

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA C.D. “NUOVA SABATINI” .............................. 3

RIFORMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PARTE DEL DLGS. 24.9.2015

N. 158 - FAVOR REI ..................................................................................................... 5

REVERSE CHARGE ESTESO ALLE OPERE MURARIE DI AMPLIAMENTO

DELL’EDIFICIO ............................................................................................................. 6

DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DEI C.D. “IMBULLONATI” .......... 8

NUOVA PROCEDURA TELEMATICA PER LA COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI

...................................................................................................................................... 9

Approfondimenti ........................................................................................................... 12

COMUNICAZIONE “BLACK LIST” PER IL 2015 - MODALITÀ, TERMINI E

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE ..................................... 12

APPROVAZIONE DEI BILANCI CHIUSI AL 31.12.2015 ............................................. 15

Dal mondo ..................................................................................................................... 17

DIRETTIVA “DAC4”: COUNTRY BY COUNTRY REPORTING ................................... 17

CON ANDORRA IL TIEA PROSSIMO ALLA RATIFICA FINALE ................................ 19

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3

Novità

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA C.D. “NUOVA SABATINI”

DM 25.1.2016

Con il DM 25.1.2016 (pubblicato sulla G.U. 10.3.2016 n. 58), viene definita la nuova di-

sciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti ban-

cari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie

imprese, di cui all’art. 2 del DL 69/2013 (c.d. “Nuova Sabatini”).

Tale decreto è emanato in attuazione dell’art. 8 del DL 3/2015, il quale ha previsto che i

contributi a favore delle PMI che acquistano beni strumentali possono essere

concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di

leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della Cassa Depositi e

Prestiti.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanzia-

mento. Tale finanziamento deve rispettare i seguenti requisiti:

deve essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario, a copertura

degli investimenti;

deve avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di

prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del

contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla

data di consegna del bene;

deve essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000,00 euro e non su-

periore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per

ciascuna impresa beneficiaria;

deve essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto

di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di

consegna del bene;

deve essere concesso, entro il 31.12.2016, dalla banca o dall’intermediario finan-

ziario a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cas-

sa depositi e prestiti, ovvero a valere su diversa provvista ai sensi dell’art. 8 del DL

3/2015.

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4

DISCIPLINA TRANSITORIA

Prevedendo una disciplina transitoria, il decreto in commento dispone che le modalità di

presentazione delle domande di agevolazione e il procedimento per la concessione dei

benefici continuano ad essere disciplinati dal DM 27.11.2013 fino al termine individuato

con apposita circolare di prossima emanazione.

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5

Novità

RIFORMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PARTE DEL DLGS. 24.9.2015 N. 158 - FAVOR REI

Circ. Agenzia delle Entrate 4.3.2016 n. 4

Vengono forniti chiarimenti generali sulla gestione del contenzioso pendente in merito

alle modifiche al sistema sanzionatorio apportate dal DLgs. 24.9.2015 n. 158.

Trova applicazione, infatti, il favor rei di cui all’art. 3 del DLgs. 472/97, quindi se la nuova

legge ha ridimensionato la sanzione in senso favorevole al contribuente, ciò opera

nelle vertenze pendenti, salvo l’atto impositivo sia già definitivo.

Se l’atto è stato emesso prima dell’1.1.2016 (data di entrata in vigore del DLgs. 158/2015),

e le sanzioni, quindi, sono state irrogate nella vecchia misura, il contribuente può presenta-

re apposita istanza.

A seguito di ciò, l’ente impositore comunica il ricalcolo delle sanzioni, e il contribuente

potrà fruire della definizione delle stesse, tenendo però presente che l’istanza non so-

spende i termini per il ricorso.

Ove, al momento di notifica dell’atto, il contribuente avesse avuto diritto alla definizione al

sesto di cui all’art. 15 co. 2-bis del DLgs. 218/97 (istituto abrogato dalla L. 190/2014 a de-

correre dall’1.1.2016), egli mantiene il menzionato beneficio, ancorchè la diminuzione

della pretesa sia avvenuta dopo.

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6

Novità

REVERSE CHARGE ESTESO ALLE OPERE MURARIE DI AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO

Interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08065

Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08065 del 10.3.2016, in Commis-

sione Finanze alla Camera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha riconosciuto

che anche i lavori di opere murarie eseguiti nell’ambito dell’ampliamento di un edificio

sono soggette all’applicazione del reverse charge, in quanto prestazioni riconducibili alla

fattispecie del “completamento” degli edifici di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR

633/72.

QUADRO NORMATIVO

A decorrere dall’1.1.2015, l’art. 1 co. 629 della L. 23.12.2014 n. 190 ha esteso l’ambito di

applicazione del reverse charge anche alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizio-

ne, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”, introducendo la

nuova lett. a-ter) nell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72.

Successivamente, la circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 ha chiarito che, al fine di

individuare le prestazioni rientranti nella suddetta disciplina, occorre fare riferimento ai

codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007, così come indicati nella stessa circolare.

NOZIONE DI “COMPLETAMENTO”

La menzionata circ. 14/2015, precisando che il termine “completamento” di edifici di cui

all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 è utilizzato in modo atecnico, ha elencato i co-

dici ATECO 2007 cui fare riferimento al fine di individuare le prestazioni riconducibili a

tale nozione, tutti ricompresi nella categoria 43.3, “Completamento e finitura di edifici”.

Fra di essi figura, altresì, il codice attività 43.39.01, “Attività non specializzate di lavori

edili”, che include “Altri lavori di costruzione e installazione non compresi altrove”.

CHIARIMENTI SULLE OPERE MURARIE DI AMPLIAMENTO

Con la risposta all’interrogazione parlamentare in commento, il Ministero dell’Economia e

delle Finanze ha riconosciuto valide le considerazioni degli interroganti, i quali hanno

evidenziato che, in base alla descrizione del codice ATECO 2007 41.2 (“Costruzione di

edifici residenziali e non residenziali”), la realizzazione di parti specifiche del processo di

costruzione non rientra nel suddetto codice attività 41.2, bensì nella divisione 43 della

Tabella ATECO 2007.

Difatti, considerato che la realizzazione della costruzione, (compreso lo sviluppo di pro-

getti immobiliari con costruzione) può essere data in affidamento all’esterno, in parte o

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nella sua totalità, laddove siano effettuate prestazioni relative solo a parti specifiche del

processo di costruzione, le stesse devono essere classificate nella divisione 43.

Pertanto, i lavori di opere murarie eseguiti nell’ambito dell’ampliamento di un edificio, non

potendo essere ricondotti al codice ATECO 2007 41.2, dovrebbero essere classificati fra

gli “altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.”, di cui al codice ATECO 2007

43.39.01. Ne consegue che, se i predetti lavori sono relativi ad edifici, le relative presta-

zioni devono essere assoggettate ad IVA con applicazione del reverse charge, a norma

dell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.

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8

Novità

DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DEI C.D. “IMBULLONATI”

Nota IFEL 2.3.2016

Con nota di approfondimento 2.3.2016, l’IFEL riepiloga i nuovi criteri di stima diretta per

le unità urbane a destinazione speciale introdotti dall’art. 1 co. 21-24 della L. 208/2015

(legge di stabilità 2016), che sono stati oggetto di chiarimento da parte della circ. Agenzia

delle Entrate 1.2.2016 n. 2.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CASTATALE DEGLI

IMMOBILI “D” ED “E”

Il co. 21 dell’art. 1 della L. 208/2015 dispone che, dall’1.1.2016, la determinazione della

rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili

classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata (tramite stima diretta)

tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente

connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.

Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta macchinari, congegni, attrezzature

ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”).

Di contro, continuano a essere ricomprese nella stima tutte quelle componenti che, fis-

sate al suolo o alle costruzioni, risultano caratterizzate da un’utilità trasversale e indipen-

dente dallo specifico processo produttivo svolto all’interno del fabbricato. In estrema sin-

tesi, si tratta di tutti quegli elementi che ne conferiscono una maggiore utilità e fruibilità

apprezzabile da qualunque utilizzatore e non vincolata a uno specifico processo pro-

duttivo.

RICHIESTA DI RIDETERMINAZIONE DELLA RENDITA DALL’1.1.2016

I soggetti intestatari degli immobili possono, dall’1.1.2016, richiedere la rideterminazione

della rendita catastale utilizzando la nuova tipologia di documento di variazione denomi-

nata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”. Nelle visure ca-

tastali oggetto di rettifica comparirà la seguente dicitura: “Rideterminazione della rendita

ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”.

Tali richieste di rettifica, come precisato nella circ. 2/2016, potranno essere oggetto di

successivi controlli.

La norma precisa che gli atti presentati entro il 15.6.2016 producono effetti fiscali sin

dall’1.1.2016.

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9

Novità

NUOVA PROCEDURA TELEMATICA PER LA COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI

Circ. Min. Lavoro e politiche sociali 4.3.2016 n. 12

Dal 12.3.2016 entrano in vigore le nuove modalità di comunicazione delle dimissioni

volontarie e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, di cui all’art. 26 del DLgs.

151/2015 e al DM 15.12.2015. Il Ministero del Lavoro, con la circolare 4.3.2016 n. 12, ha

fornito i primi chiarimenti sulla procedura telematica predisposta a tal fine.

QUADRO NORMATIVO

Perseguendo l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”,

l’art. 26 del DLgs. 151/2015 ha previsto che il lavoratore:

debba comunicare le dimissioni e la risoluzione consensuale dal rapporto di lavoro, a

pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando l’apposito

modulo reso disponibile dal Ministero del Lavoro;

entro 7 giorni dalla data di trasmissione del suddetto modulo, con le medesime mo-

dalità, possa revocare le proprie dimissioni o il consenso prestato per la risoluzione

consensuale.

In attuazione di tale disposizione, con il DM 15.12.2015:

è stato adottato il modulo telematico per le dimissioni/risoluzione consensuale e la

loro revoca, valido su tutto il territorio nazionale e dotato di specifiche caratteristiche

di non contraffabilità e non falsificabilità;

è stata dettata una regolamentazione organica del nuovo sistema di comunicazione, con

la definizione delle modalità tecniche di trasmissione ai soggetti interessati (datori di

lavoro e DTL) e dei compiti dei soggetti che la legge individua come intermediari.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La nuova disciplina si applica ai casi di recesso unilaterale del lavoratore e di

risoluzione consensuale intervenuti dal 12.3.2016 nell’ambito di tutti i rapporti di

lavoro subordinato, con l’esclusione:

dei rapporti di lavoro domestico e dei rapporti di lavoro marittimo;

dei rapporti di lavoro per cui sia in corso il periodo di prova;

dei recessi intervenuti in una sede “protetta” ex art. 2113 c.c. (sede giudiziale,

Commissione di conciliazione presso la DTL, Commissioni istituite in sede sinda-

cale) ovvero davanti alle Commissioni di certificazione;

dei recessi riguardanti lavoratrici in gravidanza o lavoratori genitori fino ai 3 anni

di vita del bambino ex art. 55 co. 4 del DL 151/2001.

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Sono, inoltre, esclusi dall’ambito di applicazione in esame i rapporti di lavoro alle dipen-

denze delle Pubbliche Amministrazioni.

MODALITÀ DI ACCESSO AL MODULO

L’accesso al modulo telematico, disponibile in una sezione del sito www.lavoro.gov.it, è

preceduto dalla fase di riconoscimento del soggetto che effettua l’adempimento, diversa

a seconda che il lavoratore:

proceda direttamente e in autonomia alla compilazione;

ovvero si faccia assistere da uno dei soggetti intermediari “abilitati”, vale a dire:

– patronati;

– organizzazioni sindacali;

– enti bilaterali;

– Commissioni di certificazione.

Nel primo caso, il lavoratore deve essere in possesso del PIN INPS dispositivo o richie-

derlo all’Istituto.

Nel secondo caso, è possibile, per i soggetti abilitati, accedere alle nuove funzionalità uti-

lizzando le proprie utenze di “Cliclavoro”, senza necessità del PIN INPS.

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODULO

Quanto alla compilazione del modulo, occorre distinguere tra:

i rapporti di lavoro iniziati prima del 2008, per i quali l’utente è chiamato a indicare

la data di inizio, la tipologia contrattuale e i dati del datore di lavoro;

i rapporti di lavoro iniziati dopo il 2008, per i quali i suddetti dati saranno ricavati

direttamente, previo inserimento del codice fiscale del datore di lavoro, dal

sistema delle “Comunicazioni Obbligatorie” dei rapporti lavorativi.

Una volta compilato il form on line – sul quale il sistema provvederà ad apporre il co-

dice identificativo e la data di trasmissione (marca temporale) – lo stesso verrà inviato

all’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro e alla DTL terri-

torialmente competente.

CONSEGUENZE DEL MANCATO UTILIZZO DELLA PROCEDURA

Il Ministero sottolinea che, dal 12.3.2016, le dimissioni:

solo se rese con le modalità sopra descritte, potranno essere considerate valide,

con conseguente possibilità, per il datore di lavoro, di considerare risolto il rap-

porto e procedere, entro 5 giorni, dalla data di cessazione, alla relativa comuni-

cazione telematica al Centro per l’impiego;

se rassegnate con modalità diverse, saranno inefficaci. Il datore di lavoro, in tal

caso, dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nel rispetto della nuova

disciplina.

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RISPETTO DEL TERMINE DI PREAVVISO

Resta fermo, in ogni caso, per il lavoratore – spiega ancora la circolare in commento –

l’obbligo di rispettare il termine di preavviso prescritto dai contratti collettivi.

Salvi i casi di giusta causa, quindi, le dimissioni comunicate con il modello telematico, ma

senza osservare il suddetto termine, pur essendo immediatamente efficaci, obbligheran-

no il lavoratore al risarcimento del danno.

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Approfondimenti

COMUNICAZIONE “BLACK LIST” PER IL 2015 - MODALITÀ, TERMINI E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE

Termini dell’11.4.2016 e del 20.4.2016

I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a comunicare le operazioni che vedono in qua-

lità di controparti soggetti (aventi la qualifica di “operatori economici”) residenti o lo-

calizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

L’adempimento è disciplinato dall’art. 1 del DL 25.3.2010 n. 40, conv. L. 22.5.2010 n. 73.

La comunicazione avviene compilando il quadro BL del modello di comunicazione poliva-

lente barrando, nel rigo BL002, il codice 2 “Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata”.

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Devono essere comunicate le seguenti operazioni, se registrate o soggette a registra-

zione:

cessioni di beni;

acquisti di beni;

prestazioni di servizi rese;

prestazioni di servizi ricevute;

con controparte un operatore economico residente o localizzato in uno Stato a fiscalità

privilegiata.

Devono essere in ogni caso comunicate, indipendentemente dalla sussistenza di obblighi

di fatturazione e di registrazione, le prestazioni di servizi che non rientrano nel campo di

applicazione dell’IVA per carenza del requisito di territorialità.

ESCLUSIONE PER LE OPERAZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO NON SUPERIORE

A 10.000,00 EURO

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 21 del DLgs. 175/2014, le quali decorrono

dal periodo d’imposta 2014, è stato previsto l’obbligo di comunicare le operazioni solo se

il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro.

Nelle circolari 30.12.2014 n. 31 e 19.2.2015 n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che

il limite di 10.000,00 euro deve intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate

nell’anno solare con le controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata. È,

quindi, sufficiente che l’operatore italiano ecceda, in via cumulativa, la soglia di 10.000,00

euro perché lo stesso sia tenuto a segnalare tutte le operazioni che vedono come contro-

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parti gli operatori economici residenti o localizzati nei “paradisi fiscali”, comprese quelle di

importo di carattere scarsamente significativo.

INDIVIDUAZIONE DEI “PARADISI FISCALI”

L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni con controparti aventi sede, residenza

o domicilio in Stati o territori inseriti nelle “black list” di cui ai DM 4.5.99 e 21.11.2001.

Ai fini della sussistenza dell’obbligo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in

uno solo dei due elenchi sopra menzionati. Inoltre, in virtù del rinvio della norma ai soli

“Stati o territori”, e non ai regimi fiscali contenuti nelle due liste in questione, non devono

essere considerate le limitazioni contenute negli artt. 2 e 3 del DM 21.11.2001 (quest’ul-

timo abrogato dal DM 30.3.2015).

Visto che, ai fini della sussistenza dell’obbligo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricom-

preso in una sola delle liste, risultano ininfluenti gli interventi operati prima dal DM

30.3.2015 e poi dal DM 18.11.2015, i quali hanno eliminato dalla lista nera del DM

21.11.2001 rispettivamente Filippine, Malaysia e Singapore, nonché Hong Kong. I rap-

porti con tali Stati continuano, quindi, ad essere monitorati ai fini dell’obbligo di comunica-

zione in esame, in quanto tali Stati fanno tuttora parte del DM 4.5.99.

Sulla base di quanto detto, l’elenco degli Stati rilevanti ai fini dell’obbligo di comunica-

zione è il seguente.

Black list valevole ai fini della comunicazione ex art. 1 del DL 40/2010

Alderney (Isole del Canale) Guatemala Nauru

Andorra Guernsey (Isole del Canale) Niue

Angola Herm (Isole del Canale) Nuova Caledonia

Anguilla Hong Kong Oman

Antigua Isola di Man Panama

Antille Olandesi Isole Cayman Polinesia francese

Aruba Isole Cook Portorico

Bahamas Isole Marshall Saint Kitts e Nevis

Bahrein Isole Turks e Caicos Saint Lucia

Barbados Isole Vergini britanniche Saint Vincent e Grenadine

Barbuda Isole Vergini statunitensi Salomone

Belize Jersey (Isole del Canale) Samoa

Bermuda Kenya Sant’Elena

Brunei Kiribati Sark (Isole del Canale)

Costarica Libano Seychelles

Dominica Liberia Singapore

Emirati Arabi Uniti Liechtenstein Svizzera

Ecuador Macao Taiwan

Filippine Malaysia Tonga

Gibilterra Maldive Tuvalu

Giamaica Mauritius Uruguay

Gibuti Monaco Vanuatu

Grenada Montserrat

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STATI MENZIONATI NELL’ART. 3 DEL DM 21.11.2001

Il DM 30.3.2015 ha abrogato l’art. 3 del DM 21.11.2001, il quale riportava la lista dei c.d.

“paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie”. Questa era destinata ad

essere sostituita da una nuova lista, emanata con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate,

la quale non ha però mai visto la luce, in quanto nel frattempo, con la L. 208/2015 (legge di

stabilità 2016) si sono ridefiniti i criteri di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata

valevoli nell’ambito della normativa CFC (di cui il DM 21.11.2001 è – o meglio era –

norma di attuazione), legandoli in ogni caso ad una tassazione nominale estera inferiore al

50% di quella italiana, e non più alla presenza dello Stato in una determinata black list.

Ciò posto, esistono quattro Stati (Angola, Giamaica, Kenya e Portorico) presenti solo nell’art.

3 del DM 21.11.2001 e non nel DM 4.5.99. Per le transazioni con operatori localizzati in questi

Stati, se si guarda al dato formale dell’abrogazione del suddetto art. 3, la comunicazione non

dovrebbe più essere obbligatoria. Se, invece, si adotta un approccio prudenziale, occorre

continuare a segnalare le operazioni con questi quattro Stati anche per il 2015.

PERIODICITÀ E TERMINI

La comunicazione ha periodicità annuale, per effetto delle modifiche apportate alla ma-

teria dal DLgs. 175/2014.

Lo stesso decreto non ha, però, espressamente disciplinato la materia dei termini di

presentazione; in un’ottica sostanziale si ritengono applicabili i termini previsti per il c.d.

“spesometro”, in considerazione del fatto che le operazioni in oggetto vanno comunicate

in un’apposita sezione del modello relativo allo spesometro (i.e. “BL”), i cui termini per

l’invio scadono l’11.4.2016 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e

20.4.2016 per i contribuenti trimestrali.

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Approfondimenti

APPROVAZIONE DEI BILANCI CHIUSI AL 31.12.2015

Art. 2364 c.c.

L’assemblea deputata all’approvazione del bilancio deve essere convocata entro un ter-

mine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (cfr. l’art. 2364

co. 2 prima parte c.c.).

Per i soggetti “solari” questo significa che l’assemblea si dovrà tenere entro il 29.4.2016.

Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non su-

periore a centottanta giorni (con assemblea da tenersi entro il 28.6.2016), in due ipotesi:

società obbligata alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”

quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto

della società (art. 2364 co. 2 seconda parte c.c.).

CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI IN FUNZIONE DELL’APPROVAZIONE DEL

BILANCIO

La seguente tabella schematizza i termini degli adempimenti connessi al procedimento di

approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l’assemblea di

approvazione si tenga:

in caso di termini ordinari, in data 29.4.2016;

in caso di proroga dei termini, in data 28.6.2016.

Si consideri, inoltre, che, ex art. 3 co. 2 del DPR 558/99, la presentazione delle domande

al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tem-

pestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

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Adempimento Scadenza

Termine massimo

per esercizi chiusi

al 31.12.2015

Ordinario Prorogato

Redazione del progetto di

bilancio da parte degli am-

ministratori Almeno 30 giorni prima di

quello fissato per l’as-

semblea che deve discuterlo

30.3.2016 29.5.2016

(domenica) Redazione della Relazione

sulla gestione da parte degli

amministratori

Consegna del progetto di

bilancio e della Relazione al

Collegio sindacale

Almeno 30 giorni prima di

quello fissato per

l’assemblea che deve discu-

terlo

30.3.2016

29.5.2016

Consegna del progetto di

bilancio e della Relazione al

revisore (ove presente)

Deposito del bilancio, degli

allegati, delle Relazioni di am-

ministratori, sindaci e revisore

(ove presente) presso la sede

sociale

Almeno 15 giorni prima di

quello fissato per l’as-

semblea e fino all’approva-

zione

14.4.2016 13.6.2016

Pubblicazione sulla G.U. del-

l’avviso di convocazione

dell’assemblea o pubblica-

zione su un quotidiano

Almeno 15 giorni prima di

quello fissato per l’as-

semblea

14.4.2016 13.6.2016

Convocazione dell’assemblea

mediante altri mezzi

“Ricevimento” della convoca-

zione almeno 8 giorni prima

dell’assemblea (nelle srl,

l’atto costitutivo determina le

modalità di convocazione; in

mancanza, la convocazione

è effettuata con racco-

mandata “spedita” ai soci

almeno 8 giorni prima dell’a-

dunanza)

21.4.2016 20.6.2016

Assemblea per l’approvazione

del bilancio

Entro 120 giorni dalla chiusu-

ra dell’esercizio sociale

(entro 180 giorni in caso di

proroga)

29.4.2016 28.6.2016

Se contenente anche la

delibera di distribuzione di

utili, registrazione del verbale

di approvazione del bilancio

Entro 20 giorni dalla data di

approvazione del bilancio 19.5.2016 18.7.2016

Deposito del bilancio e degli

allegati presso il Registro

delle imprese

Entro 30 giorni dalla data di

approvazione del bilancio

30.5.2016 (il

29.5.2016

cade di

domenica)

28.7.2016

Annotazione e sottoscrizione

del bilancio nel libro degli

inventari

Entro 3 mesi dal termine di

presentazione della dichiara-

zione dei redditi

30.12.2015 30.12.2016

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Dal mondo

DIRETTIVA “DAC4”: COUNTRY BY COUNTRY REPORTING

La proposta di direttiva cd. DAC4, in materia di scambio automatico dei dati

concernenti il c.d. Country by Country Reporting, è stata oggetto di accordo politico

raggiunto nel corso dell’ECOFIN dello scorso 8 marzo.

COMUNICAZIONE DEI DATI DEL COUNTRY BY COUNTRY REPORTING

La proposta, che fa parte del pacchetto di misure antielusione varato dalla Commissione

europea lo scorso 28 gennaio, è perfettamente in linea con i lavori sull’azione 13

dell’OCSE, le cui determinazioni sono state quasi integralmente trasfuse nella proposta

stessa. La proposta, pertanto, traducendo le raccomandazioni formulate in sede OCSE in

un testo normativo di diritto comunitario, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e

proporzionalità, garantisce un approccio armonizzato di dette raccomandazioni nel

contesto europeo.

La direttiva impone requisiti di trasparenza, prevedendo che i gruppi di imprese

multinazionali forniscano annualmente, per ogni giurisdizione fiscale in cui

operano, alcune informazioni rilevanti, tra cui l’ammontare dei ricavi, gli utili lordi o le

perdite, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di addetti, il capitale

dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali (Country-by-Country report

– CBCR).

Da un punto di vista normativo, la proposta DAC4 modifica la vigente direttiva

2011/16/UE mediante inserimento del un nuovo articolo 8 bis bis, che estende l’ambito di

applicazione e le condizioni dello scambio automatico di informazioni ai dati CBCR.

Le informazioni di dettaglio, relative alle regole di presentazione dei dati per i Gruppi di

imprese multinazionali, sono contenute nell’allegato III della proposta.

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI

Gli Stati membri, in base alla direttiva, dopo aver ricevuto il country by country

reporting (CBCR), dovranno condividere le informazioni con gli Stati membri in cui,

sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, le società del

gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali, o sono soggette a imposte

relativamente ad attività svolte tramite una stabile organizzazione.

Se la società capogruppo non è residente in un paese europeo, invierà i dati relativi

al CBCR attraverso le società del gruppo che risiedono in Europa.

Per quanto concerne l’anno fiscale di riferimento per il primo scambio dei CBCR,

l’articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE, introdotto dalla proposta di direttiva DAC4,

prevede che il primo scambio di dati dovrà avere ad oggetto il periodo d’imposta

2016.

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QUALI MULTINAZIONALI DEVONO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE?

I gruppi di imprese multinazionali, i cui ricavi consolidati complessivi risultino pari o

superiori a 750 milioni di euro, saranno obbligati a presentare la rendicontazione

paese per paese alle autorità fiscali degli Stati membri, in conformità delle regole del

nuovo allegato III della direttiva 2011/16/UE, di cui alla proposta di modifica. Le autorità

fiscali degli Stati, disponendo di tali informazioni, avranno un quadro esaustivo di alcune

importanti informazioni di natura fiscale relative ai gruppi multinazionali, e ciò consentirà

loro di effettuare una adeguata analisi del rischio delle posizioni fiscali di tali gruppi.

NORMATIVA ITALIANA

In attuazione delle direttive OCSE, relative al piano d’azione sull’erosione della base

fiscale imponibile e sul trasferimento degli utili “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS –

Azione 13), l’Italia ha già introdotto all’interno dell’ordinamento nazionale una

norma sul country by country reporting (CBCR) nella legge 28 dicembre 2015, n. 208

(Legge di Stabilità 2016).

Nello specifico, il comma 145 della legge di Stabilità 2016 dispone che i dati relativi al

CBCR siano trasmessi all’Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti,

residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con

un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo

d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che

non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il successivo comma 146 disciplina il cd. “local filing”, che estende l’obbligo di

comunicazione dei dati CBCR anche a entità residenti in Italia non capogruppo, ossia

alle società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società

controllante che ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno

Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per

Paese ovvero non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle

informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente

all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

La normativa primaria, inoltre, rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore legge (dunque

entro il 30 marzo prossimo – si tratta tuttavia di un termine ordinatorio), per la

definizione di modalità, termini, elementi e condizioni, relative alla trasmissione della

rendicontazione all'Agenzia delle Entrate da parte delle società.

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Dal mondo

CON ANDORRA IL TIEA PROSSIMO ALLA RATIFICA FINALE

Lo scorso tredici gennaio è iniziato al Senato l’iter parlamentare per la ratifica

dell’Accordo bilaterale tra l’Italia ed il Principato di Andorra per lo scambio

d’informazioni in ambito fiscale (Atto del Senato n. 2193). Si tratta del tax information

exchange agreement (TIEA), conforme al modello predisposto dall’OCSE, sottoscritto a

Madrid il 22 settembre 2015.

La sottoscrizione TIEA costituisce per Andorra il naturale proseguimento del percorso di

trasparenza fiscale intrapreso con la firma, avvenuta due anni fa, della Convenzione

multilaterale, concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli

Stati membri del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri dell’Ocse, fatta a Strasburgo il 25

gennaio 1988 e modificata dal protocollo emendativo fatto a Parigi il 27 maggio 2010. A

ciò si aggiunge la recente firma dell’Accordo con l’Unione Europea per l’implementazione

dello scambio automatico d’informazioni in materia finanziaria denominato Common

Reporting Due Diligence Standard (CRS), sviluppato dall’OCSE.

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