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Storia del diri+o medievale e moderno 2015/16
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Ci+à (Siena)
2
Siena
San Gimignano (Si)
Orte (Vt)
Pi>gliano (Gr)
Sermoneta (Lt)
Corneto (Tarquinia)
Carcassonne (Francia)
Rinascita ci+adina (XI-‐XII sec.)
• Sviluppo economico e demografico provoca sviluppo delle Ci+à in Europa occidentale.
• Fenomeno delle conjura)ones (ass. di mercan> e ar>giani)
• Fenomeno originato dalla insofferenza nei cfr. della signoria territoriale e degli oneri (reali e personali) che gravavano sui suddi>. Nasce da un desiderio di libertà e dalla necessità della pace.
• Comunità di liberi che si organizza per la difesa e la gius>zia.
Elemen> della Ci+à o Comune
• Pace essa deriva dall’accordo tra le persone che vi abitano nel rispe+o dei diriU reciproci.
• Libertà chi viveva nella ci+à (da almeno un anno) acquisiva lo status di libero (piena capacità e disponibilità patrimoniale) “L’aria della ci2à rende liberi”
• Diri+o par>colare: Ius proprium ogni comune era cara+erizzato da un suo ordinamento specifico, diverso da quello degli altri comuni;
• Organizzazione: l’ordinamento comunale era organizzato a+raverso una sua stru+ura is>tuzionale.
Governo della ci+à • La libertà dei comuni favorì lo sviluppo economico e commerciale.
• Creazione consuetudinaria di norme riguardan> la produzione e il commercio.
• Governo della ci+à autonomo oppure diarchico (comune/Signoria)
• Consoli: autorità ci+adine • Fenomeno delle consorterie (gruppi di potere cos>tui> da gruppi di famiglie ci+adine)
Autonomia dei comuni
• Lo+a dei comuni lombardi ( Lega lombarda ) contro l’Imperatore Federico I Barbarossa
• Pace di Costanza 1183 riconosce l’autonomia dei comuni
• Dal XIII sec. Prassi della nomina di Podestà – fores>ero, mandato molto breve 1 o 2 anni
• Corporazioni di ar> e mes>eri organizzate da Statu>
Pace di Costanza (1183) Noi Federico … concediamo per sempre a voi ci+à, luoghi e persone della Lega le regalie e le vostre consuetudini sia nella ci+à, sia sul contado … Ciò avverrà in modo che nella ci+à voi possiate avere tu+e queste cose come finora le avete possedute o le possedete sul contado eserciterete senza alcuna contraddizione tu+e le consuetudini che da an>ca data avete esercitato o che esercitate, cioè sul fodro [approvigionamento] , sui boschi e sui pascoli, sui pon>, sulle acque e sui mulini, come da an>ca data siete sta> soli> avere o avete, e poi sull'arruolamento degli uomini per formare l'esercito, sulla for>ficazione delle mura ci+adine, sulla giurisdizione sia nelle cause criminali sia in quelle pecuniarie, dentro e fuori la ci+à, e su tu+e le altre materie che riguardano l'interesse delle ci+à.
Teoria della permissio
• Gius>ficazione dello ius statuendi sulla base della Pace di Costanza
• Riconoscimento di un’autonomia norma>va da parte dell’Imperatore
• Cri>che alla teoria della permissio
Teoria della iurisdic)o
• Teoria di Bartolo da Sassoferrato • Lega lo ius statuendi alla pluralità degli ordinamen> giuridici
Sviluppo delle corporazioni
• Corporazioni di ar> e mes>eri • Statu> corpora>vi • Giurisdizione della corporazione (esempio di cas)ga)o domes)ca)
Signoria
• Affermazione della Signoria dalla fine del ‘200 • Potere di una famiglia si stabilizza sul territorio
• Manda> sempre più lunghi fino a manda> a vita
• LegiUmazione formale con i >toli di Vicario imperiale o di Vicario apostolico
“Rinascimento giuridico” medievale
• FINE XI-‐XII SEC. ESIGENZE DELLA PRATICA -‐ nuovi traffici commerciali, sviluppo economico, aumento delle controversie civili e comm. s>molano un maggiore interesse per il diri+o
• SVILUPPO DELLA SCIENZA GIURIDICA -‐ maggiore elaborazione e raffinatezza -‐ astrazione. Ricorso al diri2o gius)nianeo e suo studio scien>fico
• SCUOLA DI BOLOGNA -‐ fondamentale impulso allo sviluppo della scien)a iuris -‐ Qualche no>zia su Pepo o Pepone iniziatore degli studi di diri+o romano gius>nianeo prima di Irnerio
Odofredo (XIII sec.)
“Quidam dominus Pepo cepit auctoritate sua legere in legibus, tamen quicquid fuerit de scien>a sua nullius nominis fuit. Dominus Yrnerius docebat in civitate ista in ar>bus cepit per se studere in libris nostris, et studendo cepit velle docere in legibus. Et ipse fuit maximi nominis et fuit primus illuminator scien>ae nostrae, unde ipsum lucerna iuris noncupamus”
Scuola di Bologna
• Irnerio, fondatore della Scuola. Giudice tra il 1112 e il 1125. E’ de+o lucerna iuris.
• Concentra lo studio sulle fon> gius>nianee considerate diri+o vigente a tuU gli effeU.
• Scuola dei glossatori aUra studen> da tu+a Europa
• Scuola sorta spontaneamente a Bologna
L’università medievale e lo Ius commune
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Organizzazione dell’università
• Bologna quale “università di studen>” • Societas tra allievo e Maestro (Magister o Dominus) • La sede degli studi era spesso l’abitazione del Maestro
• Associazioni di studen> (Consor)a) per risolvere i problemi comuni degli studen>
• Universitas era l’insieme degli studen> organizza> in consor)a. Università dire+a da un Rector, ele+o dagli studen> (anch’egli studente)
Influenza del modello bolognese
• Na)ones associazioni degli studen> provenien> dallo stesso paese (Na>o francese, tedesca, spagnola ecc.)
• Bologna rappresentò il modello di università per l’intera Europa
• Diversa l’università di Parigi con un ruolo dei professori molto più significa>vo
• A Napoli nel 1224 Federico II crea l’università stru+urata quale università di professori. Is>tuita per evitare agli studen> del Regno di doversi recare a Bologna per gli studi giuridici
Diffusione delle università
• Università più note furono Parigi per la Teologia e Filosofia, Salerno Medicina, Bologna Diri+o, (anche Orléans, Oxford, Montpellier, Padova
• Università di Bologna 1088, Parigi (1090), Oxford (1096), Cambridge (1208), Salamanca (1218), Padova (1222), Napoli (1224), Siena (1240), Valladolid (1241), Montpellier (1289), Macerata (1290), Coimbra (1290), Complutense di Madrid (1293), Roma (1303), Perugia (1308), Firenze (1321), Camerino (1336), Pisa (1343), Praga (1348), Pavia (1361), Vienna (1365), Heidelberg (1386), Torino (1404),
Libri legales
• IL CORPUS IURIS CIVILIS, considerato testo fondamentale, assimilato ai tes> sacri, ritenuto di ispirazione divina. La Scuola di Irnerio realizza la ricostruzione integrale dell’intero Corpus. Tes> defini> Libri legales.
Ø Digestum vetus (libri 1-‐24.2) Ø Digestum novum (libri 39-‐50) Ø Digestum infor)atum (libri 24.3-‐38) Ø Codex (Libri I-‐IX del Codex) Ø Volumen parvum (Tres libri -‐ Ins)tu)ones -‐ Novellae -‐ 9
colla>ones -‐ X Colla)o -‐Libri feudorum)
Glossatori
• Il diri2o scienza autonoma -‐ Prima insegnato con la retorica nel Trivium (gramma>ca, dialeUca, retorica); Quadrivium (geometria, aritme>ca, astrologia, musica).
• Studio scien>fico del diri+o legato alla didaUca. Metodo della Glossa sono deU Glossatori i giuris> della Scuola. Spiegazione le+erale dei tes> interlineare o marginale -‐ richiamo ai passi paralleli o discordan> (similia et contraria)
• Bulgaro, Mar>no Gosia, Ugo, Jacobo allievi di Irnerio. • Accursio apice della Scuola con la redazione della Magna
Glossa, o Glossa ordinaria. Raccolta di 96.000 glosse di autori preceden>. Pubblicata abitualmente insieme con il Corpus Iuris come apparatus, nelle edizioni a stampa del XV e XVI sec.
Glossa
Glossa
Accursio (1182 – 1263)
Generi le+erari dei glossatori
• OPERE ESEGETICHE: glossae, lecturae, repe))ones, commenta, casus
• OPERE SISTEMATICHE: summae )tulorum, summulae (tema par>c.), summae (tema generale)
• AEQUITAS come principio superiore di gius>zia. • Possibilità di un contrasto tra ius ed aequitas. • Per Bulgaro è lo ius a dover prevalere sull’aequitas, per Mar>no Gosia è invece l’aequitas a dover prevalere.
Aequitas
• Aequitas dis>nta in • Aequitas Rudis (o Primaeva) non ancora espressa e formalizzata
• Aequitas Cons)tuta (o Scripta) formalizzata nel diri+o posi>vo
Il diri+o canonico
• La rinascita degli studi giuridici s>molò lo sviluppo dello studio del diri+o della Chiesa
• Opera di Graziano (1140-‐1142) Concordia discordan)um canonum [chiamata Decretum]
• Prima compilazione di diri+o canonico – Opera di cara+ere non-‐ufficiale
• Ne+a separazione tra diri+o e teologia • Chiama> “decre>s>” gli studiosi del Decretum ossia i glossatori canonis>
Collec>ones Extravagantes
• Dopo il Decretum furono realizzate raccolte di Decretali chiamate Extravagantes (in quanto non comprese nel Decretum)
• Raimondo di Penyafort (1234) incaricato dal papa Gregorio IX della redazione del Liber extravagan)um (de+o Liber extra) raccolta ufficiale di Decretali
• Da qui ha origine la scuola dei Decretalis)
Corpus iuris canonici
• Nel 1500 il francese Giovanni di Chappuis pubblicò tu+e le compilazioni di diri+o canonico con il >tolo di Corpus iuris canonici
• Codex iuris canonici (1917) • Nuovo Codex (1983)
Utrumque ius
• Utrumque ius è considerato quale ordinamento unitario « bifronte » in quanto composto dal
ü diri+o gius>nianeo ü diri+o canonico
Sistema del diri+o comune
• Lo Ius commune è un sistema basato sulla vigenza del diri+o romano-‐canonico
• Accanto a esso esistono innumerevoli iura propria (diriU par>colari):
ü Consuetudini ü Statu> comunali e corpora>vi ü Ordinamen> monarchici
Esisteva una gerarchia delle fon>?
• L’idea di gerarchia non apparteneva certamente alla cultura giuridica medievale
• Esistevano fon> immediatamente applicabili, altre di cara+ere sussidiario
• Principio lex specialis derogat generali per il quale lo Statuto comunale si applicava prima e in caso di lacuna lo ius commune
Dinamica ius commune / ius proprium
• In alcuni casi una fonte assumeva valore di « diri+o comune » rispe+o a una fonte e di « diri+o par>colare » rispe+o ad un’altra
• Esempio del Liber Augustalis (1231) di Federico II Re di Sicilia (e Imperatore) che cos>tuiva ‘diri+o comune’ rispe+o agli statu> delle ci+à e ‘diri+o par>colare’ rispe+o al diri+o romano-‐canonico
Fasi di vigenza del diri+o comune
secondo Francesco Calasso (1904-‐1965)
• Diri+o comune assoluto (XII e XIII sec.) • Diri+o comune sussidiario (XIV e XV sec.) • Diri+o comune par>colare (XVI-‐XVIII sec.)
I Commentatori (XIII-‐XV s.)
• Scuola anche definita dei “post-‐glossatori” • Giuris> ispira> dalla cultura della Scolas>ca • Ada+ano il sistema della argomentazione e della disputa della Scolas>ca (dialeUca)
• Prima manifestazione nella Scuola di Orléans con i canonis> Jacques de Revigny (m. 1296) e Pierre de Belleperche (1230-‐1308)
Commentatori italiani • I giuris> più importan> furono italiani: • Cino da Pistoia (1270-‐1336/37) • Alberico da Rosciate (1290-‐1360) • Bartolo da Sassoferrato (1313/14-‐1357) • Baldo degli Ubaldi (1327-‐1400) • Il metodo sarà chiamato Mos italicus iura docendi perché contrapposto a quello francese degli umanis> Mos gallicus iura docendi
Metodi • Interesse non solo per le fon> gius>nianee ma anche per
il diri+o feudale, consuetudinario, statu> comunali • I commen> intendono ricercare la ra)o della legge,
superando la spiegazione dei soli verba • “se scopo della glossa era la chiarificazione della li+era,
quello del commento era la penetrazione del sensus” grazie “al metodo dialeSco trionfante in quell’epoca nelle scuole di filosofia e di teologia” (F. Calasso)
• Genere le+erario prevalente: il Commentum (o Commentarium)
Metodo secondo Cino da Pistoia
• Divisio legis (divisione nelle varie par> del testo) • Exposi>o (spiegazione del passo nel suo insieme) • Posi>o casuum (illustrazione di situazioni concrete) • Collec>o notabilium (individuazione degli aspeU salien>) • Opposi>ones (confron> con i passi contrari) • Quaes>ones (problemi interpreta>vi più rilevan>) • “tu2o un lavorìo dialeSco che frantumava il testo
legisla)vo, ciascun frammento analizzava a sé e poi ricomponeva nell’insieme, allo scopo di sviscerarne il senso più riposto” (F. Calasso)
Bartolo da Sassoferrato (1313/14-‐1357)
• Bartolo è considerato il maggiore giurista dell’epoca medievale
• Autore di una vas>ssima opera • La metodologia dei commentatori è definita bartolismo
• Importanza della opinio Bartoli considerata la principale auctoritas nel diri+o comune
Bartolo “De Tyranno”
• Nel De Tyranno studio sulla >rannide (evidente è il riferimento alle Signorie)
• Argomentazione rigorosamente giuridica • Dis>nzione tra >rannide: 1. Ex defectu >tuli 2. Quoad exerci>um
Baldo degli Ubaldi
• Allievo di Bartolo (1327-‐1400), insegnò in varie università ma sopra+u+o a Perugia
• Commen> a tuU i libri legales ma anche a tes> non gius>nianei come la Pace di Costanza, i Libri feudorum
• Superamento della dis>nzione tra studiosi civilis> e canonis>: come tes>moniato dalla sua Lectura al Liber extra
GIUSTIZIA BASSO MEDIOEVO
• Nei Comuni ai giudici ci+adini (consoli, podestà) si affiancano giudici signorili. Si tra+a di una sorta di duumvirato.
• Con l’affermazione delle Signorie nel ‘300 i giudici signorili saranno scel> dal Signore e cos>tuiranno i Tribunali di ul>ma istanza (origine delle Cor> sovrane dell’età moderna)
• Consilium sapien)s definito iudiciale quando commissionato dal giudice che lo u>lizzava per eme+ere la sentenza. I Consilia sono le raccolte di tali pareri.
• Parere pro veritate è invece un parere richiesto da una parte di un processo civile. Il giurista ragiona come se fosse il giudice. La controparte risponde con un altro parere.
PROCESSO ROMANO-‐CANONICO • Il Processo romano-‐canonico enfa>zza ruolo del Giudice.
Ruolo cos>tu>vo del giudice • Fasi del processo – Libellum dell’a+ore un breve scri+o che spiega l’ogge+o del processo Pe)tum e la Causa petendi.
– Li)s contesta)o . Le par> prestavano il “giuramento di calunnia“ (Iuramentum calumniae).
– Scambio di domande tra le par> de+e Posi)ones (erano le allega)ones).
– Decisione del giudice (oppure richiesta di un Consilium sapien)s iudiciale).
Processo penale
• Materia penale dapprima il processo è accusatorio. La viUma o un parente presentavano l’accusa al giudice e dovevano provarla (se non era provata l’accusatore era sanzionato). Si affermò (per influenza del dir. Canonico) la Denun)a)o da parte della viUma che dava avvio alla procedura che svolgeva il giudice.
• Fine Duecento si afferma il sistema inquisitorio. Derivazione canonis>ca. Sulla base di qualsiasio no>zia di reato (No))a criminis) l’inizia>va appar>ene al giudice che inizia a raccogliere le prove. Normalmente per il processo penale era escluso l’appello.
• Pene pecuniarie e il Bando. Dal Duecento si afferma la pena di morte. Regredisce l’is>tuto della Pace privata (Concordia).
• Si afferma l’esemplarità della pena e funzione pubblica e sociale.
• Concezione pubblicis)ca della pena e del reato. • Sistema delle prove legali. Probae plenae et semi-‐plenae. Sistema rigido di pre-‐valutazione delle prove. La confessione quale “prova regina”.
• Il sistema del libero convincimento del giudice si affermerà solo nel XIX sec.