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LA LEGGE DI BILANCIO 2020 Relatore dott. Francesco Barone

LA LEGGE DI BILANCIO 2020 · 2020. 2. 12. · Francesco Barone . ACCOLLO DEL DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE . ACCOLLO DEL DEBITO E DIVIETO DI COMPENSAZIONE È

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LA LEGGE DI BILANCIO 2020 Relatore dott. Francesco Barone

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ACCOLLO DEL DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI E

DIVIETO DI COMPENSAZIONE

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ACCOLLO DEL DEBITO E DIVIETO DI COMPENSAZIONE È fatto divieto di pagamento

del debito accollato mediante compensazione

Nel caso di violazione del divieto di compensazione

dell’accollante i pagamenti effettuati in compensazione

si considerano come non avvenuti a tutti

gli effetti di legge

Si applicano le sanzioni per ritardati od omessi versamenti diretti e per le altre violazioni in materia di compensazione (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997)

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ATTI DI RECUPERO

Le sanzioni sono irrogate con atti di recupero da notificare,

a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata

presentata la delega di pagamento

In capo all’accollante sono comminate le sanzioni pari

al 30% del credito, se il credito indebitamente compensato è

esistente, o dal 100 al 200 % dell’importo, ove il credito sia inesistente

In capo all’accollato è comminata la sanzione pari

al 30% del dovuto, recuperando l’imposta dovuta

e gli interessi, importi per i quali l’accollante è

coobbligato in solido

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CESSAZIONE PARTITA IVA ESCLUSIONE DAL VIES

E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

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DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento

di cessazione della partita IVA

Divieto di compensazione di tutti i crediti a prescindere

dalla tipologia e dall’importo

L’esclusione rimane in vigore fino a quando la partita IVA

risulti cessata

Notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento

di esclusione dal VIES

Divieto di compensazione dei SOLI crediti IVA

L’esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse

le irregolarità

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SCARTO DEL MODELLO F24

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione della

normativa il modello F24 è scartato

Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

al soggetto che ha trasmesso il modello F24

mediante apposita ricevuta

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CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

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COMPENSAZIONE DEI CREDITI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Possibilità di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui SOLO a partire dal decimo giorno

successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito

Crediti IRAP

Crediti relativi alle imposte

sui redditi e alle relative addizionali

Crediti relativi alle imposte

sostitutive delle imposte sui redditi

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OBBLIGO DI COMPENSAZIONE CON MODELLO F24

Obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche tramite F24

Per tutti i soggetti che intendono effettuare la

compensazione e non solo per

i soggetti titolari di partita IVA

Tale obbligo è esteso anche ai crediti

maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle

eccedenze di versamento delle

ritenute e dei rimborsi/bonus

erogati ai dipendenti

Le nuove disposizioni si applicano con

riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta

in corso al 31 dicembre 2019

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COOPERAZIONE RAFFORZATA

L’AE, l’INPS e l’INAIL possano definire procedure di cooperazione rafforzata

finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite modello F24

Gli istituti possono inviare all’AE segnalazioni qualificate circa operazioni che presentano

profili di rischio ai fini del recupero del credito indebitamente compensato

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PROCEDIMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU MODELLO F24

Qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati

nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte

non utilizzabili in compensazione l’AE

comunica telematicamente la mancata esecuzione

della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso

la delega stessa entro il termine di trenta giorni e applica la sanzione di cui al nuovo comma 2-ter dell’art.

15 del D. Lgs n. 471/1997

Qualora a seguito della comunicazione

il contribuente, entro i trenta giorni successivi

al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi

non considerati o valutati erroneamente, può fornire

i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate.

L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma

dovuta entro trenta giorni

L’Agente della riscossione notifica la

cartella di pagamento al debitore iscritto

a ruolo entro il 31 dicembre del terzo

anno successivo a quello di

presentazione della delega di pagamento

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NUOVE SANZIONI

Nel caso di mancata

esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività

di controllo

Si applica la sanzione pari al 5 per cento dell'importo

fino a 5.000 euro, mentre è pari a 250 euro per importi superiori

a 5.000 per ciascuna delega non eseguita

Non si applica l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997

(cumulo giuridico)

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DECORRENZA

Le nuove regole relative alle

sanzioni si applicano

Alle deleghe di pagamento presentate a partire dal

mese di marzo 2020

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RITENUTE E COMPENSAZIONI

IN APPALTI E SUBAPPALTI

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VERSAMENTO DELLE RITENUTE IN SEDE DI APPALTO E SUBAPPALTO

Il committente

che affida il compimento di un’opera o di un

servizio ad un’impresa di importo complessivo annuo superiore a €

200.000

è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento

delle ritenute

relative ai lavoratori direttamente

impiegati nell’esecuzione dell’opera o del

servizio

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa

appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice,

con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione

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OBBLIGHI DELLE IMPRESE L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute: le deleghe di pagamento; un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale,

impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;

l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;

il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

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OBBLIGO DEL COMMITTENTE

Nel caso in cui entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute

fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa

Il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei

corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari

all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa

Il committente inoltre ne dà comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei

suoi confronti

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SANZIONE PER IL COMMITTENTE

In caso di inottemperanza agli obblighi relativi alla richiesta della copia del versamento delle ritenute alla impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici ovvero nel caso in cui queste non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

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DEROGHE ALLA DISCIPLINA Gli obblighi introdotti non trovano applicazione qualora

le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando la relativa

certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del

versamento) dei seguenti requisiti:

Essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver

eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi

presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un

importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime

Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi,

all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi

superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti

pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non

sia intervenuta decadenza

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CERTIFICAZIONE

La certificazione del possesso

dei requisiti

E’ messa a disposizione dall'Agenzia

delle entrate e ha validità di quattro mesi

dalla data del rilascio

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DIVIETO DI COMPENSAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il versamento di tutti i contributi

previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso

di durata del contratto

Non può essere oggetto di compensazione. La disposizione non si applica alle

imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti

previsti per potere procedere autonomamente al versamento

delle ritenute.

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DECORRENZA

Le nuove regole si applicano

A decorrere dal 1° gennaio 2020

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LE NOVITA’ NEL REGIME

FORFETARIO

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REGIME FORFETARIO

Dal 1° gennaio 2019 viene

modificato il regime forfetario

che diventa un regime naturale

Il regime è riservato alle SOLE

persone fisiche esercenti attività

di impresa (comprese le imprese

familiari) e di arti e professioni non in

forma associata

I soggetti che intraprendono l’attività

possono avvalersi del regime forfetario

senza comunicare un preventivo

accesso

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UNA SOLA SOGLIA DI ACCESSO

ELENCO ATTIVITA’ SOGLIE

Industrie alimentari e delle bevande 40% 65.000

Commercio all’ingrosso e dettaglio 40% 65.000

Commercio amb. di prodotti alimentari e bevande 40% 65.000

Commercio ambulante di altri prodotti 54% 65.000

Costruzioni e attività immobiliari 86% 65.000

Intermediari del commercio 62% 65.000

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40% 65.000

Attività professionali 78% 65.000

Altre attività economiche 67% 65.000

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NUOVO REQUISITO DI ACCESSO

Potranno accedere al regime agevolato forfettario i contribuenti che, oltre a non avere superato il limite dei 65.00 euro, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente NON superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari.

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REQUISITI

Ai fini dell’individuazione del

limite dei ricavi e dei compensi

per l’accesso al regime

Non rilevano i ricavi ed i compensi

derivanti dall’adeguamento gli indici

sintetici di affidabilità fiscale

Nel caso di esercizio contemporaneo

di attività contraddistinte da diversi

codici ATECO si assume la somma dei

ricavi e dei compensi relativi alle

diverse attività esercitate

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CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono avvalersi del

regime forfetario

Le persone fisiche

che si avvalgono di

regimi speciali IVA

o di regimi forfetari

di determinazione

del reddito

I soggetti non

residenti ad

eccezione di quelli

residenti nella UE o

in uno Stato

aderente allo SEE

I soggetti che

effettuano cessioni

di fabbricati o

porzioni di

fabbricati, di terreni

edificabili, di mezzi

di trasporto nuovi

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SEGUE: CAUSE DI ESCLUSIONE

Lett. d): non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

Lett. d-bis: non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

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NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE

Lett. d-ter: si ripristina l’esclusione dal regime forfettario dei

soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di

lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro

dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro

è cessato.

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REGIME PREMIALE

Per i contribuenti che

hanno un fatturato annuo

costituito esclusivamente

da fatture elettroniche

Il termine di decadenza per la

notificazione degli avvisi di

accertamento

è ridotto di un anno ovvero

a quattro anni

(rispetto ai vigenti cinque)

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BENEFICI

Ai fini del riconoscimento della spettanza o per la

determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di

qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso

di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del

reddito assoggettato al regime forfetario.

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RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE

ENTRATE L’AE nelle videoconferenze ha così risposto:

1. Le partecipazioni ricevute per donazione/successione devono essere dismesse entro la fine dell’anno

2. Per il forfetario (es. idraulico) la fattura può sostituire lo scontrino elettronico

3. L’indennità di maternità non rientra nel limite (65.000 euro) ai fini dell’accesso o permanenza nel regime forfetario

4. Se il reddito di lavoro dipendente e quello della pensione superano l’importo di euro 30.000 il contribuente nel 2020 non può accedere al regime forfetario

5. Se il soggetto impatriato apre la P. IVA deve valutare se applicare il regime forfetario o degli impatriati

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CREDITO D’IMPOSTA PER

INVESTIMENTI

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BENEFICIARI

Beneficiari del credito d’imposta sono

le imprese

Che effettuano

investimenti in beni

strumentali nuovi

entro il 31.12.2020

Ovvero entro il

30.06.2021 con

pagamento del 20% di

acconto entro il

31.12.2020 con

accettazione dell’ordine

da parte del venditore

Possono accedere anche le

stabili organizzazioni di soggetti

non residenti,

indipendentemente dalla forma

giuridica, dal settore economico

di appartenenza, dalla

dimensione e dal regime fiscale

di determinazione del reddito

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ESCLUSIONI

Sono escluse dall’agevolazione

Le imprese in stato di crisi

Le imprese destinatarie di sanzioni

interdittive derivanti dalla violazione

delle norme sulla responsabilità

amministrativa delle persone

giuridiche (di cui all'articolo 9, comma

2, del D. LGS 8 giugno 2001, n. 231)

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CONDIZIONE

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione

del beneficio spettante è condizionata al rispetto della

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in

ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a

favore dei lavoratori

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BENI ESCLUSI

Sono esclusi dall’agevolazione oltre a

TUTTI i veicoli e altri mezzi di

trasporto

Non possono

esercitare la

rivalsa dell’IVA

per le

operazioni

nazionali

Fabbricati e le

costruzioni

I beni di cui

all'allegato 3

annesso alla legge

di stabilità 2016

(legge n. 208 del

2015)

I beni per i quali

il D.M. 31

dicembre 1988

prevede

coefficienti di

ammortamento

inferiori al 6,5%

I beni gratuitamente devolvibili

delle imprese operanti, in

concessione e a tariffa, nei

settori dell'energia, dell'acqua,

dei trasporti, delle

infrastrutture, delle poste,

delle telecomunicazioni, della

raccolta e depurazione delle

acque di scarico e della

raccolta e smaltimento rifiutii

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BENI IMMATERIALI

Sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi

strumentali all'esercizio d'impresa, individuati all'allegato B

annesso alla legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre

2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si tratta di beni immateriali (software) funzionali alla

trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0

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MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è riconosciuto per i

beni compresi nell'allegato A annesso

alla legge di bilancio 2017

Nella misura del 40

per cento del costo

per la quota di

investimenti fino a

2,5 milioni di euro

Nella misura del 20 per

cento per la quota di

investimenti oltre i 2,5

milioni di euro e fino al

limite massimo di costi

complessivamente

ammissibili, pari a 10

milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad

oggetto beni immateriali

connessi a investimenti in beni

materiali “Industria 4.0” il credito

d'imposta è riconosciuto nella

misura del 15 per cento del

costo, nel limite massimo di costi

ammissibili pari a 700.000 euro.

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SEGUE: MISURA DEL CREDITO

D’IMPOSTA Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni

Detta misura si applica anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni

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UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d'imposta in esame

è utilizzabile esclusivamente

in compensazione

In cinque quote annuali di pari importo

Ridotte a tre per gli investimenti

in beni immateriali

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SEGUE: UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Per gli investimenti per i quali è riconosciuto il credito d’imposta

nella misura del 6%

Esso è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di

entrata in funzione dei beni

Per i beni materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B

Esso è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello

dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione

della produzione o alla rete di fornitura

Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a

quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del

credito d'imposta per la parte spettante.

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MONITORAGGIO

Al credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale.

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ASPETTI FISCALI

Il credito

d’imposta

Non concorre alla formazione

del reddito

E’ cumulabile con altre agevolazioni che

abbiano ad oggetto i medesimi costi, a

condizione che tale cumulo, tenuto conto

anche della non concorrenza alla

formazione del reddito e della base

imponibile IRAP, non porti al

superamento del costo sostenuto

Non concorre alla base

imponibile IRAP

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PERIODO DI SORVEGLIANZA

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

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CONTROLLI

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della presente legge

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PERIZIA

In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

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SEGUE: PERIZIA

I soggetti che beneficiano

del credito d’imposta

Possono acquisire una

dichiarazione del legale

rappresentante attestante che il

bene rientra negli allegati A e B

Per i beni di costo unitario

non superiori a 300.000 euro

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DISCIPLINA TRANSITORIA

La disciplina del credito d’imposta non si applica:

agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5 (diversi da quelli degli allegati A e B della legge di bilancio 2017), se effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento;

agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali “Industria 4.0” indicati negli allegati A e B della legge di bilancio 2017 (di cui ai commi 6 e 7), effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo il cd. iperammortamento (e l’ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei costi, per specifiche tipologie di beni) da ultimo prorogate dalla legge di bilancio 2019.

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RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE

ENTRATE 1. Il nuovo credito d’imposta è cumulabile con il bonus Sud

2. Se l’ordine è stato effettuato nel 2019 con le relative

condizioni e l’investimento è stato effettuato tra il 1.1.2020 e

il 31.12.2020 si applicano le precedenti regole.

3. Recapture: deve osservarsi sempre l’entrata in funzione del

bene e la relativa interconnessione

4. Se il bene è stato ordinato nel 2018 con relativo pagamento

del 20% ma consegnato nel 2020 si applicano le regole

sull’iperammortamento rimodulato

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FRINGE BENEFIT AUTO

AZIENDALI

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AUTO AZIENDALI

Viene sostituita la lettera a), del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR stabilendo che, con riferimento ai veicoli espressamente indicati, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento (in luogo del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

I veicoli espressamente indicati dalla norma sono: autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan (autoveicoli indicati rispettivamente dalle lettere a), c) ed m) dell'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - codice della strada), motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione.

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SEGUE: AUTO AZIENDALI

La determinazione dell’imponibile è effettuata applicando all'importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:

il 30 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;

il 40 per cento per l'anno 2020 e il 50 per cento per l'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;

il 50 per cento per l'anno 2020 e il 60 per cento per l'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro

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DISCIPLINA TRANSITORIA

La disciplina vigente che

prevede la percentuale del

30%

Continua ad applicarsi per

veicoli concessi in uso

promiscuo con contratti

stipulati entro

il 30 giugno 2020.

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ESTROMISSIONE IMMOBILE

DALL’IMPRESA INDIVIDUALE

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LE NUOVE REGOLE

Imprenditore

individuale

Utilizza

immobili strumentali

per destinazione e

per natura

al 31.10.2019

Opta per

l’estromissione

entro il 31.5.2020

con effetto dal

1.1.2020

Versa l’8% di imposta

sostitutiva IRPEF e IRAP

sulla differenza tra

il valore normale del bene

(o valore catastale) e

il valore fiscalmente

riconosciuto

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VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

Il versamento dell’imposta sostitutiva

deve avvenire in due rate

La prima entro il 30.11.2020 La seconda entro il 30.06.2021

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IVA

Applicazione dell’IVA

Se l’immobile da estromettere è stato

acquistato con IVA anche l’operazione

di esclusione va assoggettata ad

imposta

Se per l’immobile all’atto di acquisto

non è stata operata la detrazione

l’operazione di estromissione non va

assoggettata ad imposta

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PROROGA RIVALUTAZIONE

TERRENI E PARTECIPAZIONI

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LA PROROGA

Si consente di effettuare la rivalutazione per le

partecipazioni in società non quotate e per i terreni

posseduti alla data del 1° gennaio 2020. Le imposte

sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di

tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30

giugno 2020. La redazione e il giuramento della perizia

devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2020

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IMPOSTA SOSTITUTIVA

La misura dell’imposta sostitutiva è pari

All’11% per le

partecipazioni

qualificate

Al 11% per le

partecipazioni non

qualificate

Al 11% per i terreni

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AUMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

Aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva

dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze

realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni

immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni,

prevista dal comma 496 della legge n. 266 del 2005 (legge

finanziaria 2006). L'imposta si applica all'atto della cessione

e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga

alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del

TUIR.

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PROROGA RIVALUTAZIONE

BENI DELL’IMPRESA

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LA RIVALUTAZIONE

Possono applicare la rivalutazione:

1) le società di capitali;

2) le società cooperative;

3) le società di mutua assicurazione;

4) gli enti pubblici e privati residenti in Italia che hanno per oggetto esclusivo o principale

l’esercizio di attività commerciali;

5) le imprese individuali residenti;

6) le società di persone;

7) i trust residenti;

8) le società europee residenti;

9) le società cooperative europee residenti;

10) i soggetti in regime dei minimi

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SEGUE: LA RIVALUTAZIONE

Oggetto di

rivalutazione

Beni materiali Beni immateriali

Partecipazioni

iscritte nelle

immobilizzazioni

finanziarie

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SEGUE: LA RIVALUTAZIONE

Non sono

rivalutabili

Gli immobili alla cui

produzione o

scambio è diretta

l’attività

dell’impresa

L’avviamento i

costi pluriennali, i

beni monetari

(denaro, crediti)

Partecipazioni non

d controllo o di

collegamento

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CATEGORIA OMOGENEA

Categoria omogenea

La rivalutazione non si

effettua su un singolo bene

ma su tutti i beni

appartenenti alla stessa

categoria omogenea

Ricadono in distinte

categorie omogenee gli

immobili e i beni mobili

iscritti in pubblici registri

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SEGUE: CATEGORIA OMOGENEA

Gli immobili si distinguono:

• Aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica;

• Aree non fabbricabili;

• Fabbricati non strumentali;

• Fabbricati strumentali per destinazione e per natura

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SEGUE: CATEGORIA OMOGENEA

I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono:

• Aeromobili;

• Veicoli;

• Navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;

• Navi e imbarcazioni non iscritte in detto registro.

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IL LIMITE ECONOMICO

Il valore del bene da rivalutare deve essere determinato

con il criterio:

a) economico, per cui il valore non può superare quello

attribuibile al bene;

b) di mercato, per cui il valore non può superare quello

corrente

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IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione:

a) può essere imputato a capitale o accantonato in una speciale

riserva designata con riferimento alla legge;

b) la riserva non può essere utilizzata e costituisce una riserva in

sospensione di imposta;

c) la riserva può essere ridotta solo osservando l’art. 2445, commi

2 e 3, c.c.;

d) la riserva può essere utilizzata a copertura di perdite

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AFFRANCAMENTO

Il saldo di rivalutazione può essere assoggettato a imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali

addizionali nella misura del 10%.

E’ ammessa la compensazione

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RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR VALORE

Sul maggior valore iscritto in bilancio è dovuta un’imposta

sostitutiva del 12%, se riguarda beni ammortizzabili, del

10% relativamente beni non ammortizzabili.

Il maggior valore è riconosciuto a decorrere dal terzo

esercizio successivo a quello con riferimento al quale la

rivalutazione è stata eseguita.

Limitatamente ai beni immobili i maggiori valori iscritti in

bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo

d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021

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PERIODO DI SORVEGLIANZA

Nel caso di

Cessione

assegnazione

ai soci

destinazione a

finalità estranee

all’impresa

autoconsumo

Dei beni

rivalutati

Prima dell’inizio del quarto

esercizio successivo a

quello nel cui bilancio

la rivalutazione è stata

eseguita

La plusvalenza è

determinata con riguardo

al costo del bene prima

della rivalutazione

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VERSAMENTO

Le imposte sostitutive compreso quella relativa all’affrancamento delle riserva possono essere

versate in più rate, entro un massimo che dipende dall'importo complessivo del versamento. In

particolare:

A. per importi complessivi fino a 3 milioni di euro: le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d'imposta successivi;

B. per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro: le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

E’ ammessa la compensazione

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI

I soggetti in contabilità ordinaria devono riportare la

rivalutazione nell’inventario e nella nota integrativa.

I soggetti in contabilità semplificata devono redigere un

apposito prospetto bollato e vidimato da tenere a

disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.

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IL PROSPETTO

Per i soggetti in contabilità semplificata il prospetto deve

indicare:

a) i prezzi di costo;

b) la rivalutazione compiuta;

c) il nuovo valore.

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ESEMPI DI RIVALUTAZIONE

La rivalutazione può essere eseguita in tre modi:

a) imputando il maggior valore solo al bene;

b) incrementando sia il valore del bene che il fondo

ammortamento;

c) riducendo il valore del fondo ammortamento

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ESEMPIO N.1

Rivalutazione di un immobile strumentale:

Costo storico 100.000 Fondo a.to 80.000

Valore economico 70.000

Devo rivalutare 50.000

Riflessi:

a) allungamento della vita del bene;

b) possibili quote contabili superiori a quelle fiscali

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SEGUE: ESEMPIO N. 1

Le scritture:

1) Immobile a Saldo att. di riv. 50.000

Calcolo dell’imposta sostitutiva:

50.000 x 12% = 6.000

2) Saldo att. di riv. a Debiti tributari 6.000

Calcolo dell’imposta sostitutiva

sull’affrancamento del Saldo attivo di

rivalutazione 50.000 x 10% = 5.000

3) Imposta sostitutiva a Debiti tributari 5.000

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ESEMPIO N.2

Costo storico 100.000 Fondo a.to 80.000

Valore economico 70.000

Devo rivalutare il bene fino a 350.000 ed il

fondo fino a 280.000

Riflessi:

1) rimane invariato il periodo di ammortamento;

2) rimane il problema del valore di sostituzione o valore di mercato

che se inferiore a 350.000 (es. 200.000) può inficiare il bilancio

(principi di chiarezza e veridicità)

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SEGUE: ESEMPIO N. 2

Le scritture:

1) Immobile a Diversi 250.000

a F.do amm. Imm. 200.000

a Saldo att. di riv. 50.000

Il saldo attivo di rivalutazione è dato dalla differenza tra

il costo rivalutato dell’immobile (250.000) e la rivalutazione

del fondo (200.000).

Calcolo dell’imposta sostitutiva: 50.000 x 12% = 6.000

2) Saldo attivo di riv. a Debiti tributari 6.000

Calcolo dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento del Saldo attivo di

rivalutazione 50.000 x 10% = 5.000

3) Imposta sostitutiva a Debiti tributari 5.000

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ESEMPIO N.3

Costo storico 100.000 Fondo a.to 80.000

Valore economico 70.000

Devo diminuire il fondo di 50.000

Riflessi:

1) beneficio di stanziare di nuovo quote di ammortamento;

2) valido per eliminare ammortamenti troppo elevati.

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SEGUE: ESEMPIO N. 3

Le scritture:

1) F.do am.to imm. a Saldo att. di riv. 50.000

Calcolo dell’imposta sostitutiva:

50.000 x 12% = 6.000

2) Saldo attivo di riv. a Debiti tributari 6.000

Calcolo dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento del

Saldo attivo di rivalutazione 50.000 x 10% = 5.000

3) Imposta sostitutiva a Debiti tributari 5.000

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LA FISCALITA’ DIFFERITA E LA

RIVALUTAZIONE

Ammortamento civilistico pari al 3% del maggior ammortamento:

50.000 x 3%= 1.500

Riconoscimento fiscale dal 2021

Per l’anno 2020 si rileva il credito per imposte anticipate:

1.500 x 27,9% (Ires 24 + Irap 3,9)= 419

Imposte anticipate (C.II. 5 ter) a Imposte anticipate (E. 20) 419

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ACCERTAMENTO ESECUTIVO

ENTI LOCALI

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ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Si introduce la possibilità di emanare

un unico atto di accertamento avente

in sé tutti gli elementi per costituire

titolo idoneo all’esecuzione forzata

L’accertamento esecutivo degli enti

locali è destinato a operare a partire

dal 1° gennaio 2020

Tale decorrenza opera con riferimento

ai rapporti pendenti alla stessa data in

base alle norme che regolano

ciascuna entrata

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IL CONTENUTO DELL’ATTO

L’avviso di accertamento nonché il

provvedimento di irrogazione delle

sanzioni devono contenere

L'intimazione ad adempiere all'obbligo

di pagamento degli importi ivi indicati

Oppure in caso di tempestiva

proposizione del ricorso l'indicazione

dell'applicazione delle disposizioni

generali in tema di esecuzione delle

sanzioni tributarie

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SEGUE: IL CONTENUTO DELL’ATTO

Altre indicazioni contenute nell’atto

Per i tributi il pagamento

deve essere effettuato

entro il termine di

presentazione del ricorso

ovvero, per le entrate

patrimoniali, entro 60

giorni dalla notifica

dell'atto finalizzato alla

riscossione di tali entrate

Nell’atto devono essere

altresì indicate le

disposizioni in tema di

opposizione a procedura

coattiva per la riscossione

delle entrate patrimoniali

dello Stato e degli altri enti

pubblici

Gli atti devono recare espressamente

l'indicazione che gli stessi

costituiscono titolo esecutivo idoneo

ad attivare le procedure esecutive e

cautelari, nonché l'indicazione del

soggetto che, decorsi 60 giorni dal

termine ultimo per il pagamento,

procede alla riscossione delle somme

richieste, anche ai fini dell'esecuzione

forzata

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SEGUE: IL CONTENUTO DELL’ATTO

Il contenuto di tali atti è riprodotto anche nei successivi atti da

notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati

gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai

connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi

del regolamento, se adottato dall’ente, riguardante

l’accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19

giugno 1997, n. 218, e dell’articolo 19 del decreto legislativo n.

472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

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ESECUZIONE FORZATA

Gli atti di accertamento

esecutivo acquistano

efficacia di titolo esecutivo

decorso il termine utile

per la proposizione del ricorso

Ovvero decorsi sessanta giorni

dalla notifica dell'atto

finalizzato alla riscossione

delle entrate patrimoniali

Senza la preventiva notifica

della cartella di pagamento

e dell'ingiunzione fiscale

Decorso il termine di trenta

giorni dal termine ultimo

per il pagamento, la riscossione

delle somme richieste è affidata

in carico al soggetto legittimato

alla riscossione forzata

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SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Nel caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione forzata, la riscossione è sospesa per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di dall’affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato.

Inoltre si dispone che:

a) il periodo di sospensione sia ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento;

b) nelle more dell’emanazione del decreto attuativo, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell’ente.

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INAPPLICABILITA’ DELLA SOSPENSIONE

La sospensione non si applica

Non possono

esercitare la

rivalsa dell’IVA

per le

operazioni

nazionali

Ogni altra

azione prevista

dalle norme

ordinarie a

tutela del

creditore

Non opera in

caso di

accertamenti

definitivi anche

in seguito a

giudicato

In caso di

recupero di

somme

derivanti da

decadenza

dalla

rateazione

Alle azioni

cautelari e

conservative

Il soggetto legittimato

alla riscossione forzata

informa con

raccomandata semplice

o PEC il debitore di

aver preso in carico le

somme per la

riscossione.

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FONDATO PERICOLO In caso di fondato pericolo per il positivo esito della

riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di accertamento esecutivo, la

riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale

comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata

in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata, anche prima del

termine di sessanta giorni o l’eventuale termine per il

ricorso

In tale ultima ipotesi, ove il soggetto legittimato alla

riscossione forzata, successivamente

all’affidamento in carico, venga a conoscenza dì

elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di

pregiudicare la riscossione, la sospensione automatica non

opera e non deve essere inviata l’informativa

sull’affidamento

E’ previsto che il fondato pericolo sia debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente

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NORME PROCEDURALI

Gli enti e i soggetti affidatari dei servizi per la riscossione si avvalgono della disciplina generale per la riscossione coattiva delle entrate, di cui al Titolo II del decreto del D.P.R. n. 602 del 1973, con l’esclusione di quanto previsto (articolo 48-bis del decreto stesso) in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’accertamento esecutivo trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso, in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973).

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RISCOSSIONE AER

Nel caso in cui la riscossione sia affidata all’Agenzia delle entrate Riscossione - AER, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero a quello successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica di riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti esecutivi devono essere maggiorate degli interessi di mora nella misura del 2,68 per cento in ragione annuale (così determinati ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 e, dal 1° luglio 2019, dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019), calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi. All’agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all’art. 17, comma 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. n. 112 del 1999.

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LIMITE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

Si prevede il limite minimo, pari a 10 euro, al di sotto del quale l’atto di accertamento esecutivo locale non acquista efficacia di titolo esecutivo. Tale limite si intende riferito all’intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e può comunque essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano, cumulativamente, il predetto importo minimo. Si introduce l’obbligo di invio di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell’attivazione di una procedura esecutiva e cautelare: con tale atto si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro 30 giorni, sono attivate le procedure cautelari ed esecutive Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 1, comma 544 della legge n. 228 del 2012, per il recupero di importi fino a 1.000 euro, viene ridotto a 60 giorni.

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RATEIZZAZIONE

In assenza di regolamentazione da parte degli enti, si disciplina la dilazione del pagamento delle somme dovute.

In particolare l’ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

fino a € l00,00 nessuna rateizzazione;

da € l00,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;

-da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;

-da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;

-da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;

-oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

L’ente con propria deliberazione può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.

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PROROGA DELLA DILAZIONE

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente, a condizione che non sia intervenuta decadenza

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DECADENZA

Una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

In luogo del mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, la decadenza avviene se vi è stato espresso sollecito, nell’ipotesi di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi.

Resta fermo che il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

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INTERESSI DI MORA

Si applicano gli interessi di mora su tutte le somme dovute, di qualunque natura (escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione), decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento; tali interessi sono pari al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali con apposita deliberazione dell’ente.

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I COSTI DELLA RISCOSSIONE

I costi di elaborazione e di notifica

degli atti e quelli delle successive fasi

cautelari ed esecutive, sono posti a

carico del debitore

Una quota denominata oneri di riscossione a carico

del debitore, pari al 3% delle somme dovute in caso di

pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di

esecutività dell'atto di accertamento esecutivo, fino ad

un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle

somme dovute in caso di pagamento oltre detto

termine, fino a un massimo di 600 euro

Una quota denominata spese di notifica ed

esecutive, comprendente il costo della notifica

degli atti e correlata all'attivazione di procedure

esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi

comprese le spese per compensi dovuti agli

istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed

eventuali spese di assistenza legale

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RISPOSTE DEL MEF

1. Solo le sanzioni sono riscosse in maniera frazionata dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente

2. Le Regioni non applicano questa normativa

3. La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita tramite messo degli uffici comunali, messo notificatore degli uffici e anche tramite PEC

4. I regolamenti comunali devono essere adeguati alle regole sulla rateazione dei tributi

5. Per le rateazioni il Comune può richiedere una fideiussione

6. Gli oneri di riscossione sono applicabili con efficacia immediata

7. L’atto di accertamento firmato e protocollato dal funzionario prima del 1°.1.2020 si considera emesso e soggiace alla precedente normativa

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ANALISI DI RISCHIO EVASIONE

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UTILIZZO DI DATI

L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza utilizzano le

informazioni sui rapporti bancari e finanziari, nonché sulle

operazioni di natura finanziaria effettuate al di fuori di

rapporti continuativi, rilevate e comunicate all'anagrafe

tributaria dagli intermediari bancari e finanziari

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini.

Anche la Guardia di Finanza può utilizzare le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari dell'anagrafe tributaria, per le medesime finalità e con le stesse modalità.

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PROTEZIONE DATI PERSONALI

Con riferimento alla protezione dei dati personali, si prevede che l'utilizzo delle informazioni sulle operazioni bancarie e finanziarie avvenga anche previa pseudonimizzazione dei dati personali e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali - RGPD).

La "pseudonimizzazione" dei dati personali viene definita dall'articolo 4 del RGPD come il trattamento dei dati personali effettuato in modo tale che gli stessi non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

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VALUTAZIONE D’IMPATTO

Nel rispetto del richiamato principio di responsabilizzazione, il trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

Si chiarisce che, salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Garante della protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari prima della predetta valutazione di impatto.

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LA DEDUCIBILITA’ DELL’IMU

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REGOLE

La percentuale di deducibilità è

progressivamente innalzata nel tempo

relativa agli immobili strumentali

Non possono

esercitare la

rivalsa dell’IVA

per le

operazioni

nazionali

60 per cento per il

periodo d’imposta

2020

60 per cento nel

periodo d’imposta

2021

50 per cento

per il periodo

d’imposta 2019

100 per cento (totale

deducibilità) nel

periodo d’imposta

2022

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MODIFICHE ALLE DETRAZIONI

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INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

A partire dal 1° gennaio 2020 - unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015 (di adeguamento del D.M. 26 giugno 2009) - per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA Si prevede l’abrogazione dei commi 1,2,3 e 3-ter

dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019, i quali hanno introdotto il

meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di

riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione

di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).

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DETRAZIONI PER SPESE VETERINARIE

La normativa vigente (articolo 15, comma 1, lettera c-bis),

del TUIR) prevede che per le spese veterinarie sostenute

per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di

compagnia o per la pratica sportiva spetta una detrazione

dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese

medesime calcolata nel limite massimo di 387,34 euro

(limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro). La

disposizione in esame innalza tale soglia portandola a 500

euro.

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TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI

Si subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili.

Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Per strumenti tracciabili sono da intendersi i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

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DETRAZIONI PER ONERI

A decorrere dall'anno di imposta 2020:

a) la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito

complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) la detrazione spetta in misura minore, e specificamente

pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito

complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il

reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

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ESEMPIO

REDDITO (EURO) QUOTA DI DETRAIBILITA’ SPETTANTE (%)

Fino a 120.000 100

Oltre 120.000 fino a 240.000 100 x (240.000-reddito)/120.000

Oltre 240.000 0

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SEGUE: DETRAZIONE PER ONERI

Il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

La detrazione continua a spettare per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1, lettere a) e b)), di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1-ter), nonché, in seguito alle modifiche apportate in sede referente, per le spese sanitarie